Il caso Conte e i limiti oggettivi della squalifica a tempo determinato

29.09.2012 09:32 di  Marina Beccuti   vedi letture
Il caso Conte e i limiti oggettivi della squalifica a tempo determinato
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un gentile lettore del sito mi rivolge un quesito relativo alla liceità del comportamento dell'allenatore squalificato (nella fattispecie, Conte) che segue le partite della propria squadra da posizioni privilegiate all'interno degli stadi, elemento che tanto ha fatto discutere in queste settimane. Ci si domanda, in altri termini, se la squalifica del tesserato dia luogo o meno ad un divieto della frequentazione degli impianti per tutta la sua durata.
Ebbene, occorre ricordare che in attesa del giudizio del TNAS, atteso prossimamente, Conte è squalificato per 10 mesi per violazione dell'art. 7, comma 7 del CGS (omessa denuncia di illecito sportivo) in relazione all'incontro Albinoleffe-Siena dell'1.05.2011 (cfr. CGF, decisione n. 29 del 23.08.2012).
La sanzione inflittagli si qualifica tecnicamente come “squalifica a tempo determinato” (cfr. art. 14, co. 1, lett.g), distinta dalla squalifica di cui alla lettera precedente della disposizione citata, che ha ad oggetto una o più giornate di gara: entrambe le fattispecie, ad ogni modo, non prevedono ex se l'applicazione della sanzione ulteriore del divieto di accedere agli stadi, che ha luogo in casi di particolare gravità (cfr. lett. h), ove espressamente previsto nella decisione degli organi di giustizia. 
L'illecito disciplinare presumibilmente commesso da Conte (si è in attesa del terzo grado di giudizio, ça va sans dire), in quanto illecito omissivo, non riveste i profili della “particolare gravità” normativamente previsti ai fini del divieto di frequentazione degli impianti.
Un divieto del genere si configurerebbe quale pena oltremodo afflittiva in relazione all'illecito così come individuato dalla Corte di Giustizia Federale. 
Quanto all'esecuzione delle sanzioni, viene in soccorso il settimo comma dell'art. 17 CGS, ai sensi del quale «i tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente alla disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione di gare, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi».
Il tenore letterale della disposizione è abbastanza chiaro: l'allenatore squalificato può ben assistere alle gare dalla tribuna, ma non può in alcun modo impartire le proprie direttive in loco alla propria squadra. Bandito, dunque, l'ingresso negli spogliatoi, ma anche l'utilizzo di cellulari ed altri dispositivi di comunicazione, anche per interposta persona.
Su quest'ultimo passaggio (il divieto di comunicazione con la panchina anche per interposta persona), frutto invero di uno sforzo interpretativo tutt'altro che audace (leggi «alcuna attività inerente alla disputa delle gare»), non è escluso che le istituzioni sportive nazionali spesso e volentieri chiudano un occhio, stando anche alle immagini che talora trapelano dalla televisione. 
Diverso è il discorso in ambito europeo, dove vige un tendenziale principio di “tolleranza zero”, recepito dai regolamenti UEFA.
In una prospettiva di legalità, dunque, la felice intuizione di Londra (ingresso con gol di Quagliarella), ad esempio, sarebbe da attribuirsi a Carrera, vero e proprio responsabile tecnico della squadra sul campo. Ed invero, nei tabellini ufficiali è quest'ultimo che figura di questi tempi nella casella dell'allenatore della Juventus. 
Una riflessione finale merita, invece, il dato del trattamento riservato a Conte negli stadi italiani.
E' evidente che, malgrado la possibile diffusa riprovazione scaturita dalla vicenda disciplinare, questi non può essere fatto oggetto di comportamenti discriminatori o, peggio ancora violenti, da parte delle società ospitanti e dei relativi tifosi (cfr. artt. 9 ss. CGS). 
Il dovere di ospitalità reciproca tra le società, corollario dei principi generali di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 del codice, impone un trattamento dignitoso e al riparo da qualsiasi pericolo nei confronto dei tesserati sottoposti a squalifica.
Si ricorda, a questo proposito, il precedente poco edificante per le parti coinvolte di Mourinho, costretto a seguire l'incontro Barcellona-Real Madrid, semifinale di ritorno della Champions League 2010-2011, da una stanza di albergo del capoluogo catalano, di certo armato di telefonino. 

 

Luca Longhi
Avvocato in Napoli