La legge di stabilità manda in soffitta la Tessera del Tifoso
La Legge di Stabilità ha mandato in soffitta la Tessera del tifoso. E’ quanto ha rilevato Federsupporter in un suo studio (allegato in calce a questo comunicato) dopo un attento esame del provvedimento (Legge 183/2011) approvato sabato scorso che ha modificato il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” emanato nel 2000. Infatti, all’articolo 15 è stato sancito il divieto assoluto per la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi di richiedere certificazioni: la norma ha quindi imposto a quest’ultima di ricevere esclusivamente le autocertificazioni. «La tessera del tifoso è giuridicamente un certificato – sottolinea Federsupporter nel suo studio - e se essa trova la sua fonte e la sua disciplina in atti della pubblica amministrazione e se le società sportive devono ritenersi ai fini dell’emissione e del rilascio della tessera, quali gestori di un pubblico servizio, poiché emettono e rilasciano, su incarico del Ministero dell’Interno, una certificazione attestante l’assenza di motivi ostativi all’accesso ad impianti sportivi, ebbene da adesso in poi, la tessera del tifoso dovrebbe essere sostituita da autocertificazione».
Ciò costituisce una grande vittoria di Federsupporter che in occasione di un Convegno tenuto a Roma nel giugno 2010, l’Associazione aveva proposto, inascoltata, di consentire agli interessati di attestare, senza dover per forza richiedere la tessera del tifoso, di non essere soggetti a motivi ostativi all’accesso a impianti sportivi: ciò mediante dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prevista dal suddetto Testo Unico.
Infine, sottolinea Federsupporter, la sostituzione della Tdt con l’autocertificazione è ormai anche tecnicamente facilitata dal fatto che, ai sensi del Protocollo d’Intesa del 21 giugno 2011 tra il Ministero dell’Interno il CONI, la FIGC e le Leghe di Serie A, B e Pro, tutte le società sportive hanno l’obbligo di essere collegate all’apposito sistema informatico di verifica dei motivi ostativi (cosiddetta “questura on line”) utilizzabile da tutti gli operatori di biglietteria, i quali, pertanto, possono verificare, in tempo reale, la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione all’atto stesso di richiesta di abbonamenti o biglietti.
Per informazioni
Ufficio stampa Federsupporter Marco Liguori
Roma 18 novembre 2011
L’art. 15 della Legge di stabilità n. 183 del 12 novembre 2011: la tessera del tifoso è ancora obbligatoria e necessaria per acquistare abbonamenti e biglietti?
(Avv. Massimo Rossetti – Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)
La Legge di Stabilità n. 183 del 12 novembre 2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14 novembre scorso, all’art. 15 ( Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive) apporta al DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), alcune importanti modificazioni.
Tra queste, vi è la seguente disposizione: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 ( vale a dire le autocertificazioni . ndr).”
Già in occasione di un Convegno tenuto a Roma da Federsupporter nel giugno 2010, l’Associazione aveva proposto, inascoltata, di consentire agli interessati di attestare, senza dover per forza richiedere la tessera del tifoso, di non essere soggetti a motivi ostativi all’accesso a impianti sportivi: ciò mediante dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) prevista dal suddetto Testo Unico.
In quell’occasione era stata anche evidenziata sia la natura giuridica di certificato della tessera, ai sensi della definizione di certificato fornita dall’art. 1 del Testo Unico, sia era stato evidenziato il fatto che, ai sensi dello stesso Testo Unico, le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi erano tenuti ad accettare l’autocertificazione dell’interessato attestante, tra l’altro, di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione ( secondo la Corte di Cassazione, il Daspo è una misura amministrativa di prevenzione, sia pure atipica).
Ora la doverosità per le amministrazioni pubbliche e per i gestori di pubblici servizi di accettare autocertificazioni, già stabilita dal Testo Unico del 2000, viene trasformata dalla disposizione sopra riportata di cui all’art. 15 della recente legge n.183/2011 in un divieto assoluto per l’amministrazione e per i gestori suddetti di richiedere certificazioni, dovendosi avvalere unicamente di autocertificazioni.
In questo modo la volontà del legislatore sembra essere quella di mettere fine al vero e proprio sabotaggio surrettizio della normativa sull’autocertificazione del 2000 operato, di fatto, da molte funzioni e da molti esponenti della pubblica amministrazione e da gestori di pubblici servizi, mostratisi refrattari all’autocertificazione stessa: sia per non vedere sminuito il loro potere certificatorio sia per il timore di incorrere in una qualche, sia pure eventuale e potenziale, responsabilità.
Ma, se la tessera del tifoso è giuridicamente un certificato e se essa trova la sua fonte e la sua disciplina in atti della pubblica amministrazione e se le società sportive devono ritenersi, come ritengo, ai fini dell’emissione e del rilascio della tessera, quali gestori di un pubblico servizio, poiché emettono e rilasciano, su incarico del Ministero dell’Interno, una certificazione attestante l’assenza di motivi ostativi all’accesso ad impianti sportivi, ebbene allora, da adesso in poi, la tessera del tifoso, non solo potrebbe, bensì dovrebbe essere sostituita da autocertificazione.
D’altra parte, tale sostituzione è ormai anche tecnicamente facilitata dal fatto che, ai sensi del Protocollo d’Intesa del 21 giugno 2011 tra il Ministero dell’Interno il CONI, la FIGC e le Leghe di Serie A, B e Pro, tutte le società sportive hanno l’obbligo di essere collegate all’apposito sistema informatico di verifica dei motivi ostativi ( “questura on line”) utilizzabile da tutti gli operatori di biglietteria, i quali, pertanto, possono verificare, in tempo reale, la veridicità di quanto dichiarato nell’autocertificazione all’atto stesso di richiesta di abbonamenti o biglietti.
Quanto, poi, al fatto che le società sportive gestiscano un pubblico servizio nel rilasciare un documento che certifica l’inesistenza dei suddetti motivi ostativi, a mio avviso, non dovrebbero sussistere troppi e fondati dubbi.
Secondo la dottrina amministrativistica, infatti, per servizio pubblico deve intendersi una prestazione fornita dall’amministrazione ai privati caratterizzata dal manifestarsi attraverso atti non autoritativi come, per esempio, le certificazioni di stati, qualità personali e fatti.
Il servizio offerto e reso deve considerarsi pubblico, ancorchè svolto da un soggetto privato, dovendosi avere esclusivo riguardo alla funzione del servizio stesso, a prescindere dalla circostanza che sia un privato a svolgerlo per conferimento dell’incarico da parte di una amministrazione pubblica o anche, secondo alcune teorie, senza tale espresso conferimento.
Mi pare, dunque, di poter dire che, dopo l’entrata in vigore dell’art. 15 della legge n. 183/2011, la tessera del tifoso non possa più essere imposta come certificazione dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi, dovendo, non più potendo, essere sostituita a questo fine da una autocertificazione, la cui veridicità, peraltro, può essere immediatamente ed agevolmente verificata mediante l’obbligatorio collegamento a “questura on line” degli operatori di biglietteria delle società.
La tessera del tifoso, perciò, potrebbe rimanere solo come una scelta, del tutto libera e facoltativa, di quei tifosi che, oltre alla certificazione dell’assenza di motivi ostativi all’accesso agli stadi, onde poter acquistare abbonamenti o biglietti, vorranno acquisire quei vantaggi commerciali o di altro tipo che ogni società già offre o vorrà offrire alla clientela più affezionata.
L’analisi da me prospettata presenta elementi di notevole e immediata rilevanza per cui Federsupporter l’ha portata , con lettera in pari data, all’attenzione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, chiedendo un tempestivo confronto da cui è auspicabile che possano scaturire valutazioni convergenti e decisioni conseguenti, anche in considerazione dei rapporti di propositivo e costruttivo dialogo instauratisi con il suddetto Osservatorio.
Avv. Massimo Rossetti