Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 30esima giornata
Queste le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 30esima giornata di campionato:
Premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Quarta e Sesta giornata ritorno so- stenitori delle Società Brescia, Nocerina e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al 24° e al 26° del se- condo tempo, rivolto ad un'Assistente cori ingiuriosi; infrazione rilevata dal medesimo Ufficiale di gara.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. BARI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, esploso nel recinto di giuoco un petardo; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – co. 5, in rela- zione all’art. 13 – co. 1 – lett. a) e b) e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. TORINO a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiu- stificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti; recidiva.
Ammenda di € 40.000,00 con diffida : alla Soc. VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, e più specificatamente al 1° del primo tempo e 30° del secondo tempo, intonato cori costituenti espressione di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore della squadra av- versaria; recidiva reiterata e specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) ed b, e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preven- tivi e di vigilanza.
87/250
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, al 31° del primo tempo, esploso un petardo nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini pre- ventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
PEDERZOLI Alex (Ascoli): per avere, al 21° del secondo tempo, quale componente della pan- china in quanto calciatore sostituito, rivolto all'Arbitro locuzioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALFAGEME Luis Maria (Grosseto): doppia ammonizione per comportamento non regolamen- tare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ANTONIO Juan Ignacio (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avver- sario; già diffidato (Quarta sanzione).
COSENZA Francesco (Reggina): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Ottava sanzione).
GASTALDELLO Daniele (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avver- sario; già diffidato (Ottava sanzione).
NWANKWO Obiora (Gubbio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PERTICONE Romano (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
REA Angelo (Nocerina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffida- to (Quarta sanzione).
STOIAN Adrian Marius (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
Allenatori
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00
SALVIONI Valter Alessandro (Albinoleffe): per avere, al 39° del primo tempo contestato pla- tealmente una decisione arbitrale e, all'atto della notifica del provvedimento di allontanamento, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ingiuriose ed addebiti di prevaricazione.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
IACHINI Giuseppe (Sampdoria): per avere, al 31° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, recidivo reiterato; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.