Le decisioni del giudice sportivo dopo l'8° giornata

07.10.2011 08:12 di  Marina Beccuti   vedi letture
Fonte: www. lega-serieb.it
Le decisioni del giudice sportivo dopo l'8° giornata
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© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA'

Il Giudice Sportivo premesso che, in occasione delle gare disputate nel corso dell’Ottava giornata andata, sostenitori delle Società Gubbio, Nocerina e Torino  hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala). Considerato che nei confronti delle nominate Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,

delibera

non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tali Società in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. JUVE STABIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni bengala ed esploso un petardo nel recinto di giuoco e nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. b) ed e), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. BRESCIA per avere, nel corso della gara, consentito l’indebita presenza, nel recinto di giuoco, di due persone non autorizzate.

Ammenda di € 1.250,00 : alla Soc. JUVE STABIA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa un minuto; recidiva.

Ammenda di € 750,00 : alla Soc. REGGINA a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BARILLA' Antonino (Reggina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

BONIPERTI Filippo (Ascoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CONSONNI Luigi (Grosseto): doppia ammonizione per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER  UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DEROSE Francesco (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DIAGOURAGA Mahamet (Modena): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

VOLTA Massimo (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

ZANON Damiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).