Considerazioni a caldo sulle motivazioni del lodo Conte

16.11.2012 11:18 di  Marina Beccuti   vedi letture
Fonte: Luca Longhi Avvocato in Napoli
Considerazioni a caldo sulle motivazioni del lodo Conte
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A pochi minuti dalla pubblicazione delle motivazioni del lodo arbitrale su Conte emesso dal TNAS si rendono opportune alcune primissime considerazioni a caldo.


Il Collegio arbitrale, in parziale accoglimento della domanda formulata dal sig. Conte, ha inflitto al medesimo la sanzione della squalifica sino all'8 dicembre 2012 per omessa denuncia di illecito sportivo ai sensi dell'art. 7, co. 7 CGS relativamente alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011.


La riduzione della pena si rivela, invero, in linea con la giurisprudenza sportiva in tema di omessa denuncia (cfr., ad es., c. Agroppi, Comunicato Ufficiale n. 6/C CAF, riunioni dal 21 al 28 agosto 1986), nonché con la stessa determinazione della pena che era stata definita in estate in sede di patteggiamento.


In particolare, è venuto meno il tema Mastronunzio, già alla base della decisione della Corte di Giustizia Federale, in quanto argomenti logici portati dal ricorrente e prove documentali hanno portato a concludere che il Mastronunzio non era stato messo fuori rosa per essersi rifiutato di partecipare alla commissione dell'illecito, ma perché infortunato in quel lasso temporale.
Viceversa, sono state ritenute attendibili le dichiarazioni di Carobbio, integralmente confermate poi da Stellini, allora membro dello staff tecnico del Siena.


Il Collegio arbitrale non è entrato nel merito della questione relativa all'applicazione in ambito sportivo dei principi del giusto processo di marca costituzionale, ma ha, nella circostanza, ribadito un principio peculiare dell'ordinamento sportivo in ordine al cd. standard probatorio, i.e. l'assenza della necessità di raggiungere la certezza dell'illecito al di là di ogni ragionevole dubbio.


Si potrebbe discutere in ordine alla compatibilità sistematico-ordinamentale di tale principio con il quadro costituzionale entro cui l'ordinamento sportivo pure si colloca, tuttavia lo stesso, ampiamente consolidato nella giurisprudenza (cfr. TNAS, lodo 23 giugno 2009, Ambrosino c. FIGC; TNAS, lodo 3 marzo 2011, Donato c. FIGC; TNAS, lodo 31 gennaio 2012, Saverino c. FIGC), appare conforme alle esigenze di economia processuale sottese alla giustizia sportiva.


Nella fattispecie, al di là del descritto dato probabilistico, il TNAS ha ritenuto ricorrere anche un'altra valutazione, basata sulla certezza del fatto della conoscenza dell'illecito da parte di Conte. Ed invero, come ammesso dalla stessa difesa di Conte, quest'ultimo avrebbe avuto conoscenza dell'illecito accaduto, in data 8 marzo 2012. La confessione di Stellini è datata 29 luglio 2012. Ne discende che il sig. Conte, anche a voler seguire la tesi sostenuta dalla difesa del medesimo, avrebbe omesso di denunciare, ai sensi dell'art. 7, co. 7 CGS, il fatto illecito una volta venutone a conoscenza, cioè, quanto meno, a far data dal giorno 8 marzo 2012.