Il parere Figc sull'inapplicabilità della direttiva Coni sull'etica sportiva è un pericoloso precedente

Il parere di inapplicabilità della direttiva del Coni sull’etica sportiva, pronunciato ieri dalla Corte di Giustizia della Figc riguardo alla sospensione dalla carica di dirigente costituisce un pericoloso precedente. Lo afferma Federsupporter in un suo studio odierno (allegato in calce al presente comunicato). «Ove, peraltro, la FIGC, sulla base del parere consultivo della Corte di Giustizia Federale, non dovesse dare corso ed attuazione alla Direttiva del CONI, potrebbero aprirsi scenari inquietanti per la stessa Federazione e per l’intera Organizzazione del mondo del calcio». Lo studio sottolinea soprattutto un elemento di forte attrito tra Figc e Coni.Infatti la Corte di Giustizia Federale ha sostenuto la non autoesecutività della direttiva del Coni , mentre, invece, i provvedimenti del Coni,sovraordinati a quelli delle Federazioni , «si inseriscono automaticamente nelle norme organizzative interne delle Federazioni stesse» scrive Federsupporter. Dunque la Figc deve applicare la direttiva Coni che prevede la sospensione da cariche direttive dei dirigenti che abbiano riportato o riportino una condanna, anche non definitiva, per una serie di gravi reati, tra cui, naturalmente, quello di frode sportiva.
Per contatti
Marco Liguori - Responsabile ufficio stampa Federsupporter
Roma 14 gennaio 2012
Il parere della Corte di Giustizia della FIGC sulla sospensione dalla carica di dirigente federale
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile Area Giuridico-Legale)
La Corte di Giustizia della FIGC, richiesta di un parere circa l’argomento in oggetto dal Presidente della stessa FIGC, si è espressa nel senso dell’inapplicabilità della Direttiva del CONI emanata il 20 dicembre scorso sull’etica sportiva a vicende anteriori alla Direttiva medesima. Quest’ultima ( vedasi la nota del 22 dicembre scorso su www.federsupporter.it) , facendo sostanzialmente proprie le considerazioni espresse da Federsupporter ( vedasi le note dell’11, 14 e 22 novembre scorsi, pure consultabili sul predetto sito), ha espressamente dichiarato che devono essere sospesi da cariche direttive in Organi dei soggetti dell’ordinamento sportivo tutti coloro i quali abbiano riportato o riportino una condanna, anche non definitiva, per una serie di gravi reati, tra cui, naturalmente, quello di frode sportiva.
La Corte di Giustizia della FIGC, interpellata per un parere circa l’interpretazione e l’applicazione di norme federali in materia di sospensione da cariche in Organi della Federazione, si è espressa anche in ordine all’efficacia nel tempo e alla esecutività della Direttiva del CONI. In questo modo, andando fuori dal tema sul quale era stata chiamata a pronunciarsi e arrogandosi la legittimazione e la potestà di interpretare e determinare l’efficacia e l’applicabilità nel tempo di un provvedimento del CONI. La cosa non poteva non suscitare la reazione del Presidente del CONI, il quale, non solo ha ribadito l’immediata esecutività, con riferimento anche a vicende pregresse, della Direttiva emanata il 20 dicembre scorso, ma ha duramente stigmatizzato il parere della Corte di Giustizia Federale come “una pericolosa invasione di campo e una sgarbata intromissione nelle prerogative dell’Alta Corte di Giustizia presso il CONI”.
Interpretazione e determinazione sulle quali, caso mai, si sarebbe potuto- dovuto- chiedere un parere all’Alta Corte di Giustizia del CONI stesso.
Ciò premesso, in questa sede, non ci si può che riportare integralmente alle articolate, approfondite e prima richiamate note in materia già formulate da Federsupporter e che, come detto, hanno trovato pieno e sostanziale accoglimento nella citata Direttiva del CONI al quale le note stesse erano state trasmesse, per opportuna conoscenza, prima dell’emanazione della Direttiva stessa.
Vale la pena, dunque, aggiungere solo alcune considerazioni focalizzate sui motivi addotti dalla Corte di Giustizia Federale per asserire l’inapplicabilità della Direttiva del CONI a vicende ad essa anteriori. La sospensione da cariche negli Organi dei soggetti dell’ordinamento sportivo a seguito di condanna, anche non definitiva, per reati specifici di particolare gravità, soprattutto commessi nell’ambito sportivo, non presenta alcun carattere di novità rispetto a quanto già previsto nel suddetto ordinamento.
Come, infatti, precisato dal Presidente del CONI, la Direttiva in questione non fa altro che rafforzare, nel senso di renderlo maggiormente esplicito, quanto era già previsto sin dal 2004 nel Codice di Comportamento Sportivo e quanto già, come ampiamente spiegato nelle richiamate note di Federsupporter, previsto dalle Norme Organizzative Interne ( NOIF) della FIGC, sol che correttamente e appropriatamente interpretate ed applicate secondo criteri non puramente formali, anzi formalistici, ma secondo criteri logico-sistematici e secondo una interpretazione adeguatrice ai principi ed alle disposizioni del CONI cui le Norme Organizzative Federali devono, per l’appunto, conformarsi ed adeguarsi.
Circa l’efficacia temporale della Direttiva, quest’ultima non ha alcun carattere di retroattività, non introducendo una disciplina nuova, quindi con effetto costitutivo, bensì, come rilevato, limitandosi a meglio esplicitare, con effetto dichiarativo, principi e regole già presenti nell’ordinamento sportivo. Si tenga presente, inoltre, così come specificamente osservato nella nota ( pag. 2) dell’11 novembre scorso di Federsupporter, che, avendo la sospensione di cui trattasi natura non sanzionatoria, ma amministrativa, di prevenzione in via cautelativa, basata su un indice di pericolosità sociale nell’ambito sportivo di soggetti condannati, anche se non definitivamente, per reati, sempre riferiti al predetto ambito, di particolare gravità ( non pare si possa dubitare che, per un ordinamento sportivo, una condanna, anche non definitiva, per il reato di frode sportiva sia rivelatrice di un indice di elevata pericolosità), tale sospensiva, in analogia alla disciplina delle misure di sicurezza e prevenzione in campo penale, si applica anche a fatti pregressi.
D’altronde, se così non fosse, si avrebbe, in maniera del tutto arbitraria e irrazionale ( leggasi in proposito a pag. 3 della nota Federsupporter del 22 novembre scorso), che un dirigente di società, sospeso da tale carica, quindi impossibilitato a rappresentare la predetta società, possa, però, nel medesimo tempo, come dirigente federale, continuare a rappresentare , in seno alla Federazione, tutte le società, compresa la propria.
Quanto, poi, alla pretesa non autoesecutività della Direttiva del CONI, così come affermata nel parere della Corte di Giustizia Federale, si rileva che, essendo i provvedimenti del CONI sovraordinati a quelli delle Federazioni, essi si inseriscono automaticamente nelle norme organizzative interne delle Federazioni stesse, non potendo l’eventuale, mancata conformazione di dette norme a quelle emanate dal CONI comportare la disapplicazione e l’immediata esecutività delle stesse.
Ove, peraltro, la FIGC, sulla base del parere consultivo della Corte di Giustizia Federale, non dovesse dare corso ed attuazione alla Direttiva del CONI, potrebbero aprirsi scenari inquietanti per la stessa Federazione e per l’intera Organizzazione del mondo del calcio.
Tra i requisiti che le Federazioni devono possedere al fine del loro riconoscimento da parte del CONI, lo Statuto di quest’ultimo prevede, infatti,che l’ordinamento statutario e regolamentare di tali Federazioni deve essere conforme alle deliberazioni ed agli indirizzi del CONI.
Pertanto, alla FIGC, nel caso di non conformazione alla Direttiva in questione e nel caso di sua disapplicazione, potrebbe essere revocato il riconoscimento e, prima di ciò, potrebbe essere commissariata.
Sarebbe, infine, auspicabile che, indipendentemente da valutazioni tecnico-giuridiche, allo scopo di porre fine ad un contenzioso che, a questo punto, sembra più dovuto a motivi di carattere personalistico ed egoistico, più che a motivi di effettivo contrasto tra Istituzioni sportive, il destinatario della sospensione da cariche direttive federali, sua sponte, dichiarasse di volersi astenere e si astenesse dal partecipare all’attività di Organi federali, al precipuo scopo di evitare ulteriori e più scardinanti problemi all’organizzazione calcistica.
Quanto sopra, in attesa che, come gli si augura, la condanna riportata per il reato di frode sportiva possa essere ribaltata nelle competenti sedi giudiziarie penali.
Sarebbe indubbiamente, quello auspicato, un bel gesto, conforme a quei principi e criteri di elevata condotta etico-morale che, così come prevede l’ordinamento sportivo, devono connotare l’attività, in specie, degli esponenti federali.
Un bel gesto che sarebbe sicuramente molto apprezzabile ed apprezzato anche dall’opinione pubblica e che, particolarmente in un momento, a causa di altre vicende, assai delicato per la società e per la squadra delle quali il soggetto in questione è il rappresentante apicale, sarebbe suscettibile di giovare alla società ed alla squadra medesime .
Avv. Massimo Rossetti
Responsabile area legale Federsupporter
Copyright © 2025 - Tutti i diritti riservati
