I sospetti di furbizia e slealtà sportiva dal Torino vanno dissipati con un gesto clamoroso
Ci si aspettava che la Corte sportiva d’appello della Figc respingesse il ricorso della Lazio e confermasse quanto già stabilito dal Giudice Sportivo della Lega di Serie A ossia che Lazio-Torino si deve giocare e che al Torino non viene inflitta la sconfitta a tavolino per 0-3 perché l’Asl torinese aveva specificato che la quarantena dovuta al focolaio Covid alla quale era sottosporto il gruppo squadra granata era in vigore fino alla mezzanotte del 2 marzo e la partita era alle 18,30 per cui il Torino non poteva recarsi a Roma per evidenti cause di forza maggiore, ma quando si è letto quanto scritto dal giudice Piero Sandulli a correlazione della sua sentenza sul secondo motivo del ricorso della Lazio fa torcere le budella a ogni granata e non può non aver indignato il Torino Fc.
“Quanto, infine, al secondo motivo di ricorso con il quale la Società reclamante stigmatizza la condotta tenuta nella fattispecie di cui è giudizio dalla Società F.C. Torino S.p.A. che non sarebbe stata improntata ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza e che, per ciò solo, giustificherebbe l’applicazione della sanzione di cui all’art. 53 delle NOIF, ovvero la sconfitta per 0-3, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che, in effetti, il provvedimento, a carattere interpretativo, adottato dall’ASL di Torino in data 1 marzo 2021 desta più di una perplessità; ed invero, un atto amministrativo, peraltro con finalità di prevenzione della salute collettiva a fronte della più grave emergenza sanitaria della storia moderna dell’umanità, non può produrre effetti dal giorno successivo alla sua adozione, alla stregua di un atto giudiziario. Ciò posto, non vi è dubbio che la Società F.C. Torino S.p.A. abbia tratto profitto dal provvedimento adottato dall’autorità sanitaria torinese, peraltro, su richiesta della stessa Società granata. Al proposito, non può che richiamarsi, ancora una volta,il principio secondo il quale “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”.Tale principio non dovrebbe mai essere vanificato, neppure nella presente situazione di emergenza sanitaria, con comportamenti che, come nel caso della Società F.C. Torino S.p.A., sembrano finalizzati, invece, all’unico fine di ottenere, nelle ipotesi di calciatori risultati positivi al COVID-19, il rinvio della disputa delle gare che potrebbero essere, tranquillamente, disputate, atteso, peraltro, il consistente numero delle rose di calciatori a disposizione delle Società professionistiche. Comportamenti, questi ultimi, improntati ad una sorta di “furbizia” che non sono, in alcun modo, in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza che devono, invece, sempre ispirare chi partecipa a competizioni che, sebbene abbiano natura professionistica, riguardano sempre un gioco, o meglio un “giuoco” per ricordare la parola ricompresa nella definizione della Federazione. Pur tuttavia, questa Corte non può che richiamare la portata precettiva di quanto affermato dal Collegio di Garanzia del CONI –Sezioni Unite, decisione 7 gennaio 2021, n. 1, già più sopra richiamata, in ordine al fatto che gli atti amministrativi integrano il c.d. factum principis in quanto hanno prevalenza rispetto alla disciplina federale. Ed è solo per questa ragione che questa Corte non può che aderire alle conclusioni cui è pervenuto il Giudice Sportivo, non senza, però, avere sottolineato, con forza, come fatto dallo stesso Giudice di prime cure, che “Resta, altresì, anche in questo caso del tutto integra e impregiudicata l’eventuale attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”; un procedimento disciplinare, quest’ultimo, che, ove dovesse essere instaurato, sarebbe, comunque, di competenza del Tribunale federale e della Corte Federale di Appello e non certamente del Giudice Sportivo e di questa Corte. In conclusione, non può che ribadirsi quanto sottolineato dal Giudice Sportivo ovvero che “.... la prescrizione integrativa della ASL, con fissazione della scadenza del provvedimento contumaciale alla mezzanotte del 2 marzo 2021, intervenuta con congruo anticipo rispetto alla prevista effettuazione dell’incontro, rendeva oggettivamente impossibile, per causa esterna non imputabile al Torino F.C., il trasferimento del gruppo squadra individuato e la prestazione sportiva, pena il rischio di incorrere in sanzioni anche penali”. Dal che non può che conseguire il rigetto del reclamo, proposto dalla Società S.S. Lazio S.p.A., con conseguente conferma della decisione del Giudice Sportivo”.
Il Torino Fc quindi avrebbe tratto profitto dalla decisione dell’Asl da lui stesso sollecitata e non avrebbe tenuto così un comportamento improntato ai canoni della lealtà sportiva e della correttezza, ma bensì un comportamento improntato ad una sorta di “furbizia”. Il Torino avrà tanti difetti, ma la sua storia dice che non è solito essere sleale. E allora per dissipare sospetti di furbizia e slealtà sportiva la squadra granata si spicci a conquistare i punti che le servono per salvarsi così quando sarà messa a calendario (sempre che nel terzo grado e ultimo di appello davanti al Collegio di Garanzia del Coni non vengano ribaltate le due precedenti sentenze, anche se parrebbe improbabile) e si disputerà la partita con la Lazio potrà non presentarsi e questa volta non per cause di forza maggiore, ma volontariamente e dimostrare, seppur non ce ne sia alcun bisogno poiché gli stessi giudici affermano che la gara va giocata, che quelli del Toro non sono meschini furbetti da strapazzo e non inseguono eventuali punti facili. Perché di eventuali punti si tratterebbe in quanto arriverebbero solo se sul campo la Lazio venisse battuta.
La dignità non ha prezzo e ovviamente vale molto, ma molto di più di poter giocare una partita pur avendone diritto.