Giudice Sportivo, le ammende alle società
Il Giudice Sportivo della Serie A ha anche comminato delle multe a sette società, Inter, Lazio, Atalanta, Roma, Bologna, Salernitana e Udinese.
Queste le motivazioni.
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato sul terreno di giuoco, all'indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, alcuni oggetti di varia natura, senza colpire nessuno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, diversi petardi e fumogeni e alcune bottigliette; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bengala e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 24° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglia in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.