Toro: la serie A può arrivare già il 18 maggio 2012
Come sappiamo al Torino manca solo un punto per avere la matematica certezza di salire nel campionato maggiore, almeno da seconda della classe.
A questo punto la serie A può essere conquistata già domenica sul campo con il Modena. Ma potrebbe arrivare anche una sorpresa graditissima ai Granata già questo venerdì.
Il 18 maggio 2012 è stata fissata l'udienza dinanzi all'Alta Corte di Giustizia del Coni.
Come sappiamo è infatti pendente presso tale Corte il giudizio di appello con cui il Torino F.C. ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Federale, che confermava il risultato del campo favorevole al Padova, adducendo motivazioni legate al principio del Ne bis in idem, così come spiegato nelle pagine di questo sito.
Torino: la serie A si avvicina
La pronuncia dell'Alta Corte di Giustizia porrà finalmente la parola fine alla partita infinita, il gioco di parole è d'obbligo, tra Padova e Torino.
Analizziamo qui le criticità della sentenza della Corte Federale.
Il principio del Ne Bis In Idem , come il medesimo brocardo latino suggerisce, si estrinseca nel non poter sottoporre la medesima questione, ossia la medesima vertenza, avente ad oggetto le stesse parti e la medesima fattispecie fattuale ad un secondo giudizio.
Quando cioè si formi la cosa giudicata, non è possibile al giudice intervenire una seconda volta sulla medesima questione.
Il Giudice a cui venisse riproposta la nuova azione su cui è già sceso il giudicato, dovrebbe affrontare e risolvere il quesito se l'azione così proposta sia o meno la stessa su cui è già sceso il giudicato, oppure se si tratti di un'azione diversa. Bisogna cioè che il Giudice faccia luogo ad una identificazione dell'oggetto della vertenza.
Quando la questione investa, come spesso accade, le zone di confine dell'ambito del giudicato, la questione stessa si presenta in concreto come un problema di limiti del giudicato e più precisamente come un problema di limiti soggettivi ed oggettivi del giudicato stesso.
Per fare un esempio chiarificatore che ha poca attinenza col calcio e col diritto civile: non si può subire due volte un giudizio per un medesimo reato.
Vediamo però cosa si intenda per res iudicata, ossia cosa giudicata:
Si usa distinguere tra giudicato formale e giudicato sostanziale.
Il giudicato formale è dato dall'art. 324 codice di procedura civile, ossia dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione: subentra quindi un divieto per qualsiasi altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto di pronuncia passata in giudicato.
Il giudicato sostanziale è rinvenibile invece nell'art. 2909 codice civile, quando si dice che l'accertamento in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.
Venendo a quanto occorso con la sentenza della Corte Federale di Giustizia, la stessa statuiva che, il Giudice sportivo non avrebbe potuto esprimersi due volte sullo stesso fatto: ricordiamo infatti che il Torino proponeva un primo ricorso al Giudice sportivo non anticipato dalla famigerata riserva verbale di Capitan Bianchi. Tale ricorso veniva considerato errato nelle forme ed in quanto tale inammissibile dal Giudice di prime cure.
Veniva quindi dal Torino F.C. nuovamente presentato il ricorso nelle forme corrette alla ripresa della gara, presentando riserva verbale all'arbitro a mezzo del giocatore Francesco Pratali.
Tale ricorso veniva accolto dal Giudice Avv. Valente, che assegnava al Torino F. C. la vittoria a tavolino per 0 - 3.
Ma era proprio questa nuova pronunzia del Giudice sportivo che veniva poi censurata dalla Corte di Giustizia Federale: tale Corte riteneva infatti essersi già formata la res iudicata.
Vediamo ora le criticità di questa sentenza:
tutto quanto sopra premesso e considerato corretto, l'Alta Corte del Coni dovrà giudicare se non costituisca un fatto nuovo e diverso, il secondo ricorso proposto dal Torino F.C., consentendo quindi di accogliere l'impugnazione del Torino F.C. e riassegnare i tre punti a tavolino al Torino.
Il Codice di Giustizia Sportiva infatti al comma VI dell'art. 29 così recita:
6. Il procedimento di cui al comma 5 è instaurato:
*
a) d’ufficio e si svolge sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali;
*
b) su reclamo, che deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulate dal capitano della squadra interessata, che l’arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara. Il reclamo deve essere preannunciato entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmesse nel termine di tre giorni, esclusi i festivi, da quello in cui si è svolta la gara .
Come emerge dalla lettura della norma, appare chiaro che era formalmente proponibile in corso di gara il secondo reclamo da parte del Torino F.C., preceduto dalla riserva verbale di Pratali.
E pare altresì poco credibile che l'Alta Corte del Coni non possa valutare tale circostanza, come favorevole al Torino F.C..
Qualche dubbio permane sull'oggetto del ricorso, e cioè sul malfunzionamento dell'impianto di illuminazione dello Stadio Euganeo, che è sostanzialmente lo stesso del primo ricorso.
La stessa norma oltretutto alla lettera A, prevede che il Giudice proceda d'ufficio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali, quali ad esempio il referto arbitrale nel quale è stata annotata la sospensione della partita.
Ed è questo il punto su cui è più forte la posizione del Torino F.C. che a nostro avviso andrà sostenuto durante l'udienza di venerdì prossimo: sia il Giudice di prime cure, sia la Corte di Giustizia Federale hanno errato nel non ritenere di procedere d'ufficio, disattendendo quanto previsto all'art. 29, comma 6 lett. A del Codice di Giustizia Sportiva.
E' plausibile quindi attendersi che il Torino F.C. sia promosso in Serie A già venerdì sera.
E' importante inoltre rimarcare come tale giudizio concluda inevitabilmente tutta la questione sul match in quanto non è possibile fare ricorso alla giustizia ordinaria o amministrativa, esauriti i gradi sportivi. Ciò in quanto non vertiamo in materia di rilevanza per l'Ordinamento nazionale.
Sono infatti norme rilevanti solo per l'ordinamento sportivo, le norme squisitamente tecniche, quali a titolo meramente esemplificativo le regole sul fuorigioco.
Non è infatti di rilevanza per l'Ordinamento nazionale l'attribuzione di punti nelle classifiche dei campionati sportivi.
Come già spiegato in un interessante articolo presente su queste pagine sull'Ordinamento sportivo e sulla competenza della Giustizia ordinaria, nonché dei rapporti tra Ordinamento nazionale ed Ordinamento sportivo, solo in alcune materie è ammissibile un conflitto tra Ordinamento sportivo e Ordinamento nazionale, ovviamente risolto in favore di quello sovrano nazionale, in ossequio al principio di non autosufficienza dell'Ordinamento sportivo. Ricadono in questo campo di competenza mista le sole vertenze che abbiano carattere strettamente patrimoniale, nonché quelle che abbiano rilievo amministrativo.
Manca poco quindi. Siamo tutti curiosi di capire se sarà Serie A già venerdì.
Gabriele De Paola
Studio di Consulenza Legale
De Paola Longhitano
Torino
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