Identikit giuridico degli agenti di calciatori
Pur se gli agenti dei calciatori non sono considerati tesserati dalla FIGC, questa, peraltro, ne disciplina la loro figura in modo estremamente dettagliato. Peraltro è proprio tale definizione, così come gli obblighi, i doveri e le responsabilità che ne scaturiscono, che presenta aspetti contrastanti per un corretto inquadramento civilistico. Aspetti che non possono essere ignorati anche nei loro riflessi fiscali, alla luce anche di una precisa e definitiva presa di posizione della Corte di Cassazione. L’approfondita disamina svolta dal responsabile legale di Federsupporter (collocata in calce a questo comunicato) l’avvocato Massimo Rossetti, pone peraltro in evidenza la necessità che, nell’ambito della rivisitazione della legge 91/1981, il legislatore, attivato dalle stesse Istituzioni sportive (CONI e FIGC), definisca i rapporti tra gli ordinamenti interessati, sportivo e giuslavoristico, o, comunque, articoli un corpus speciale, autonomo che regolamenti la particolarità del rapporto di lavoro che lega i calciatori, gli agenti e le società sportive .
Marco Liguori - Responsabile ufficio stampa Federsupporter
Roma 5 dicembre 2011
Gli Agenti di calciatori: aspetti di natura regolamentare sportiva, civilistica e tributaria.
(Avv. Massimo Rossetti, Responsabile Area Giuridico-Legale )
Sempre più importanza nel mondo calcistico ha assunto e riveste la figura dell’agente di calciatori.
E’ opportuno e utile, quindi, svolgere una analitica ed approfondita disamina di tale figura e dell’attività che esercita: sia sul piano regolamentare sportivo, sia su quelli civilistico e tributario.
1) Sul piano regolamentare sportivo .
Gli agenti di calciatori non sono considerati , ad alcun titolo, tesserati della FIGC.
Tuttavia, la loro figura e la loro attività sono disciplinate nell’ambito dell’ordinamento sportivo da uno specifico Regolamento approvato dalla FIGC in conformità alle regole emanate in materia dalla FIFA.
Gli aspetti salienti, ai fini della presente trattazione, della suddetta regolamentazione possono essere come di seguito così riepilogati :
a) L’agente di calciatori è definito come persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore ed una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore;
b) Gli agenti di calciatori sono tenuti a rispettare, oltreché gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni nazionali, le leggi che regolano la rappresentanza in materia di lavoro e che regolano il collocamento dei lavoratori in vigore nel territorio della Federazione interessata;
c) Un agente di calciatore è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito della conclusione di un contratto di mandato scritto stipulato con il calciatore o con la società rappresentati. Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell’agente e le modalità del pagamento stesso che deve essere effettuato esclusivamente dal cliente che ha conferito il mandato. E’ consentito al calciatore, dopo la conclusione del suo contratto con la società, di esprimere il consenso scritto a che la società sia autorizzata a pagare direttamente l’agente del giocatore, per conto di quest’ultimo. Il pagamento così effettuato deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l’agente ;
d) Gli agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un agente in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. Ad un agente, perciò, è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolte nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro ;
e) L’importo del compenso dovuto ad un agente che ha ricevuto un mandato da un calciatore è calcolato sulla retribuzione annua lorda di base del calciatore, compresi eventuali compensi straordinari una tantum dovuti alla firma del contratto, ma escluso il valore di altri benefit, quali : automobile, abitazione, premi/punto e/o qualsiasi tipo di bonus o di privilegio che non sia certo. Il compenso può essere determinato anche in una somma fissa forfettariamente prestabilita;
f) Un agente che ha stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi con una somma forfettaria concordata in anticipo ;
g) Ogni agente deve assicurarsi che il suo nome, la sua firma ed il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contratto relativo ad operazioni in cui è parte;
h) Le sanzioni conseguenti alla violazione di norme regolamentari sono rispettivamente irrogate agli agenti, ai calciatori ed alle società da uno specifico organo istituito da ciascuna Federazione. Le sanzioni per gli agenti vanno dalla censura o deplorazione fino alla revoca della licenza ed al divieto di partecipare a qualsiasi attività nell’ambito del calcio. Per i calciatori, vanno dalla censura o deplorazione, fino all’inibizione ed al divieto di svolgere qualsiasi attività legata al calcio. Per le società, vanno dalla censura o deplorazione fino alla penalizzazione di punti in classifica ed alla retrocessione ad una serie inferiore ;
i) Le Federazioni che violino le norme regolamentari sono passibili, ad opera della FIFA, di sanzioni che vanno dalla censura o deplorazione fino alla esclusione da competizioni .
2) Sul piano civilistico :
Le norme regolamentari sportive riepilogate al punto n.1 offrono un valido ausilio per correttamente inquadrare, sul piano civilistico, la figura e l’attività di agenti di calciatori .
In occasione del Convegno tenuto da Criteria ricerche srl e da Federprofessional, a Roma, il 20 novembre 2009, intitolato “ I bilanci delle società di calcio quotate : governance, tutela dei risparmiatori e degli stakeholders” , nella mia relazione “ Quadro normativo di settore” ( relazione nuovamente illustrata nel successivo Convegno, tenuto da Federsupporter a Genova, il 5 ottobre 2010, intitolato “ Dalla società sportiva all’impresa sportiva”) avevo dedicato uno specifico capitolo al ruolo degli agenti (procuratori) nei rapporti tra società di calcio e calciatori :
Nel contesto di tale relazione osservavo, in particolare, che l’attività degli agenti di calciatori è una tipica attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, essendo il calciatore qualificato, per legge ( art. 3, legge n. 91/1981), come lavoratore subordinato ed essendo le società di calcio, sempre per legge ( art. 10, legge n.91/1981, come integrata dall’art. 4, legge n.586/1996), società per azioni o a responsabilità limitata, perciò con fine di lucro e, pertanto, ai fini giuslavoristici, tipiche imprese datrici di lavoro.
Peraltro, la qualificazione e l’inquadramento civilistici di cui sopra trovano puntuale ed inequivocabile riscontro nelle norme regolamentari sportive riepilogate al punto n. 1.
Ma se così è, come rilevato nella mia citata relazione, l’attività degli agenti dei calciatori non può non ricadere sotto la più generale disciplina del mercato del lavoro, da ultimo,regolata dal decreto legislativo n. 276/2003, così detta “ Legge Biagi”.
Tale normativa, nell’abrogare il reato di intermediazione di mano d’opera ed il monopolio pubblico del collocamento, ha minuziosamente regolato detto mercato e detto regolamento, stabilendo un regime autoritativo e di accreditamento ( Agenzie del Lavoro) , finalizzato allo
Svolgimento dell’attività in materia di collocamento e di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.
In particolare, la disciplina in oggetto prevede per i soggetti che svolgono le predette attività
Obblighi di iscrizione in specifici albi e di possesso di specifici requisiti giuridici,finanziari, professionali e di onorabilità ( forma di società di capitali o di cooperativa); disponibilità di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o delle relazioni industriali; assenza in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti delle società così costituite di condanne penali, anche non definitive, per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica e, più in generale, per altri delitti non colposi).
Sono, altresì, previsti regimi particolari di autorizzazione per lo svolgimento delle attività in questione.
Più precisamente sono autorizzati: le Università, pubbliche e private; gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, purchè le attività siano svolte senza fini di lucro : le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionale di lavoro; l’Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro, mediante una apposita Fondazione o altro soggetto dotato di personalità giuridica:
Tra i soggetti autorizzati sono espressamente escluse le persone fisiche : tanto è vero che è fatto divieto ai consulenti del lavoro, uti singuli, di esercitare individualmente le attività di mediazione e collocamento in parola.
Nella normativa di cui trattasi nessuna eccezione ed eccettuazione sono rinvenibili nei confronti del mercato del lavoro e del collocamento sportivi.
Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che, secondo quanto riportato alla lettera b) del punto n. 1, gli agenti, in base alle regole dell’ordinamento sportivo, sono espressamente tenuti a rispettare, tra l’altro, le leggi in materia di lavoro e di collocamento dei lavoratori in vigore nel territorio della Federazione interessata.
Per gli agenti, dunque, che svolgono la loro attività in Italia, sussiste sia un vincolo esterno ( rispetto delle norme dell’ordinamento statale italiano) sia un vincolo interno ( rispetto delle norme dell’ordinamento sportivo) che impongono, per l’appunto, l’osservanza della disciplina italiana in materia di mercato del lavoro e di collocamento.
Osservanza che, come si è visto allo stato, non consentirebbe agli agenti di calciatori di svolgere in Italia, almeno legittimamente e lecitamente, la loro attività, non rientrando tra i soggetti che sono autorizzati ad esercitare la mediazione ed il collocamento in materia di lavoro.
Ne consegue che l’agente che opera nel nostro Paese sarebbe – è – oggi esposto, per l’esercizio della sua attività, ad un duplice tipo di rischi e di conseguenti sanzioni :
quelle previste dall’ordinamento generale ( arresto fino a sei mesi ed ammenda da € 1.500,00 a € 7.500,00 ) e quelle previste dall’ordinamento sportivo, così come enunciate alla lettera h) del punto n. 1.
Allo stesso modo sarebbero – sono – passibili di sanzioni i calciatori, le società e la stessa FIGC; in specie a quelle previste dall’ordinamento sportivo che, come si è pure visto, possono arrivare fino ad inibizioni, a penalizzazioni di punti in classifica, a retrocessioni e, per quello che riguarda la FIGC, all’esclusione da competizioni.
Sarebbe, dunque, necessario ed urgente, a mio avviso, che, nell’ambito della generale revisione della disciplina del mercato del lavoro nel nostro Paese, così come di recente richiesto dalla Comunità Europea e così come l’Italia si è impegnata a fare, le Organizzazioni rappresentative degli agenti di calciatori e le Istituzioni sportive ( CONI e FIGC) si attivassero per far apportare alla normativa statale in vigore una modifica che eccettui espressamente da tale normativa il settore dello sport, rinviando per la disciplina del mercato del lavoro e del collocamento sportivi alle regole emanate in materia dalle stesse Istituzioni sportive, internazionali e nazionali..
3) Sul piano tributario .
Nell’ambito del ricordato Convegno del 20 novembre 2009, il collega ed amico tributarista, avv. Roberto Betti, aveva affrontato, nel contesto più ampio della fiscalità del rapporto di lavoro dei calciatori, il problema specifico rappresentato dal trattamento fiscale di compensi erogati da società di calcio ad agenti di giocatori.
Quanto sopra alla luce di accertamenti che l’Agenzia delle Entrate aveva effettuato nei confronti di alcune società ritenendo che tali compensi dovessero essere qualificati come fringe benefit per i calciatori , con conseguente assoggettamento a ritenuta Irpef e a Iva:
L’Agenzia delle Entrate, infatti, sosteneva che, essendo il compenso onere del calciatore, avendo l’agente effettuato un servizio in favore di quest’ultimo, la società che aveva provveduto al pagamento di detto compenso non aveva fatto altro che accollarsi un costo del giocatore, con conseguente beneficio in natura per quest’ultimo, quantificabile in misura pari alla somma così risparmiata dal giocatore medesimo.
Anche in questo caso, a mio parere, le regole dell’ordinamento sportivo di cui al punto n.1 forniscono elementi di chiarezza, importanti ed inequivocabili.
L’agente può rappresentare, in alternativa, o il calciatore o la società di calcio.
Può farlo solo mediante un contratto scritto che deve espressamente indicare il soggetto tenuto al pagamento del compenso che và esclusivamente effettuato dal cliente che gli ha conferito il mandato .
Quand’anche, con consenso scritto del calciatore, espresso dopo la conclusione del suo contratto con la società, quest’ultima sia autorizzata a pagare direttamente l’agente del giocatore, tale pagamento deve essere sempre considerato avvenuto in nome e per conto del suddetto giocatore.
Qualora l’agente assuma il mandato di rappresentanza di una società, deve essere remunerato dalla stessa con una somma forfettaria, concordata in anticipo, dovendo sempre figurare nei contratti che egli stipula il suo nome, la sua firma e, in specie, il nome del cliente per il quale opera ed al quale deve fare esclusivamente capo per il relativo compenso.
Se, pertanto, queste regole sono o, fossero, sempre e comunque scrupolosamente osservate,non possono – non potrebbero – sorgere eccessivi dubbi circa la natura del compenso e, soprattutto, circa il soggetto al quale competa la debenza di esso, con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo fiscale.
La realtà, però, non è evidentemente così lineare e trasparente, come è testimoniato dalle, peraltro, sempre più frequenti e, prevedibilmente, ancora più frequenti, attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate e, come è altresì , testimoniato da alcuni pronunciamenti in sede di giustizia tributaria e anche in sede di legittimità.
A questo proposito, richiamo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, Sez. I, di Roma, del 14 dicembre 2009, in una controversia tra l’Agenzia delle Entrate ed una società di calcio in ordine al pagamento di compensi relativi all’assistenza contrattuale ricevuta in occasione della stipula di un contratto di lavoro con un calciatore.
Nella sentenza si legge testualmente che : “ in sostanza non è lecito anche in base a detto regolamento ( quello sportivo che disciplina l’attività degli agenti. Ndr) che l’agente possa, in occasione del rinnovo di un contratto di un calciatore di cui ha la rappresentanza e la procura, svolgere in relazione allo stesso contratto, anche prestazioni di assistenza e consulenza a favore della società di calcio che costituisce la naturale controparte del proprio assistito.”
Richiamo, inoltre, la sentenza n. 4937 della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, pronunciata l’11 novembre 2009 e depositata il 26 febbraio 2010, in esito ad una controversia tra l’Agenzia delle Entrate ed una società di calcio relativamente a compensi corrisposti da quest’ultima ad una società con sede in Dublino (Irlanda) a fonte di un contratto per l’acquisizione di diritti di sfruttamento dell’immagine di un calciatore.
Nella sentenza si parla di “ complessi meccanismi simulatori e interpositivi “, per cui la società irlandese “ sarebbe stata utilizzata come schermo per giustificare i passaggi di danaro relativi al pagamento di una parte del compenso dovuto all’atleta.”
Ma, degno di particolare rilievo è, a mio avviso, il fatto che, nella richiamata sentenza viene sancito che il divieto di abuso del diritto, affermato in una precedente sentenza delle Sezioni Unite della Corte, “ preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere una agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.”
Prosegue, ancora, la Corte nella sua sentenza : “ Tale principio trova fondamento, in tema di tributinon armonizzati ( nella specie imposte sui redditi), nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nell’imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti elusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l’applicazione di norme fiscali”
Circa i principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione, è opportuno ricordare che, proprio alla luce di tali principi, la stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza n.5652 del 26 giugno 1987, aveva stabilito essere il debito per imposte dirette personale ed infungibile, non essendo, pertanto, autorizzati comportamenti o accordi che lo eludano e lo trasferiscano su altri in quanto ciò consentirebbe al contribuente di godere di una complessiva aliquota inferiore a quella correlata all’entità globale dei suoi redditi.
V’è da chiedersi se e in che misura la prassi, molto diffusa e consolidata nel mondo del calcio, di pattuizione e corresponsione, in vari modi e con vari sistemi, da parte delle società ai calciatori di compensi al netto delle imposte sia conforme ai suddetti principi .
Sempre sul tema della qualificazione dei compensi corrisposti agli agenti di calciatori da parte delle società, richiamo le puntuali, autorevoli note dottrinarie del Dott. Davide Marini , pubblicate sul Bollettino Tributario n. 12/2011, pagg. 905//911.
L’Autore, prescindendo espressamente e volutamente da qualsiasi valutazione in ordine al mancato rispetto delle regole sportive agli agenti, rileva :” a parere di chi scrive, utili indizi per sostenere la qualificazione come fringe benefit dei compensi de quibus potrebbero essere:
a) Le eventuali dichiarazioni rese dai calciatori che ammettano di non aver mai pagato il proprio procuratore ( magari con la precisazione che a ciò ha provveduto la società di calcio ) ;
b) Il conferimento solo verbale dell’incarico ai procuratori ( da parte delle società e/o dei giocatori);
c) La descrizione generica delle prestazioni rese dai procuratori, conenuta nelloe fatture emesse nei confronti delle società;
d) La coincidenza del procuratore della società e del calciatore, oppure la diretta riconducibilità del procuratore del giocatore a quello della società;
e) L’anomala cronologia nella stipula dei contratti ;
f) Il fatto notorio circa l’onerosità di ciascuna attività ( prestazione di servizi) posta in essere da q1ualsiasi lavoratore autonomo e- contestualmente- gli ulteriori fatti notori, secondo cui (i) l’obbligazione di pagamento spetta al soggetto nel cui interesse la prestazione è stata svolta, e (ii) nessuno ha alcuno interesse a pagare una prestazione resa sulla base di un rapporto contrattuale stipulato tra soggetti terzi e dalla quale non ha ricevuto alcuna utilità”.
Considerazioni finali
Ancora una volta, anche dalla disamina degli aspetti qui trattati, che riguardano gli agenti dei calciatori, emerge che il mondo del calcio si ritiene come un sistema assolutamente a sé stante, autoreferenziale, al di fuori e al di sopra di ogni regola che non sia quella del “ fai da te” e del “ così fan tutti”.
Dovrebbero essere, invece, a mio parere, precipuo interesse di quegli agenti che svolgono e vogliono svolgere la loro attività, non contra o praeter, bensì secundum legem, ordinaria e sportiva, fare in modo che l’esercizio della loro professione venga finalmente riconosciuto come pienamente lecito e legittimo dall’ordinamento statale nel più scrupoloso e trasparente rispetto di quanto previsto in materia dall’ordinamento sportivo, internazionale e nazionale.
Solo così potranno essere eliminate “ zone franche” e “ zone grigie” e, soprattutto, la professione e il settore potranno essere bonificati da faccendieri e maneggioni, privi di necessari requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché da soggetti, spesso esteri e, non a caso,residenti ed operanti in paradisi fiscali o in Paesi a fiscalità di vantaggio, che realizzano, preferibilmente sotto forma societaria e il più possibile anonima, quando non avvalendosi di veri e propri prestanome, quei “ complessi meccanismi”, come incisivamente rilevato dalla Corte di Cassazione, “ simulatori e interpositivi” o che colludono con essi onde poter impunemente violare o aggirare e/o consentire ad altri di impunemente violare e/o aggirare norme ordinarie e sportive.
Avv. Massimo Rossetti responsabile legale Federsupporter