Deferimenti calcioscommesse: le motivazioni riguardanti i granata coinvolti
Riassumiamo i deferimenti dei calciatori legati al Torino Fc, come da comunicato emesso dalla Figc.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Discipli- nare Nazionale:
GARA SIENA - TORINO del 7.5.2011 - s.s. 2010 – 2011
PELLICORI Alessandro, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Torino F.C. S.p.A., e GERVASONI Carlo, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società Piacenza F.C. S.p.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
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della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommetitori degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommet- tere sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
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della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la possibilità di concordare con il gruppo di scommetitori degli "zingari" un pareggio con più reti che consentisse di scommet- tere sull'"over" e sul risultato finale, ed il secondo per aver contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per proporre la combine, ricevendone però un rifiuto;
Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
la società A.C. SIENA S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tessera- to CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA - TORINO del 7.5.2011;
Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
la società TORINO F.C. S.p.A., a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tessera- to PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dal calciatore della A.C. Siena S.p.A.
La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Bari ed espletata la conseguente attività istrutto- ria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010
1 - MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola, PARISI Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società BARI, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over con pareggio tra le due squadre;
con l’aggravante, per tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI Alessan- dro e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;
BARI – LECCE del 15/05/2011 – s.s. 2010-2011
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31 - MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A., SEMERARO Pierandrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. LECCE S.P.A., e VIVES Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società U.S. LECCE S.P.A., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara BARI – LECCE del 15/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato. In particolare, MASIELLO chiedendo a soggetto non tesserato di verificare la disponibilità della società Lecce a corrispondere una somma a dei calciatori del Bari per perdere la gara; offrendo denaro, unitamente a soggetti non tesserati, a BENTIVOGLIO, PARISI e ROSSI al fine di ottenere la loro adesione alla proposta illecita; prestando attivamente il proprio contributo durante la gara per l’alterazione della stessa, in particolare segnando volontariamente un autogoal; e, infine, percependo denaro a tal fine; SEMERARO corrispondendo un ingente somma di denaro, per il tramite di soggetti non tesserati, a MASIELLO e ad altri soggetti non tesserati, per l’alterazione della gara in questione al fine di ottenere un vantaggio in classifica; VIVES svolgendo un ruolo di intermediazione per l’ottenimento dell’assenso definitivo da parte di MASIELLO prima dell’inizio della gara;
con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del conse- guimento del vantaggio in classifica, nonché, per il solo MASIELLO, della pluralità degli illeciti posti in essere.
32 - BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A., PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI S.P.A. ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della società A.S. BARI S.P.A, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare
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senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BARI – LECCE del 15/05/2011;
33 - la Società U.S. LECCE S.P.A.:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e legale rappresentate SEMERARO Pierandrea;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conse- guimento del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, C.G.S. in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato VIVES;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conse- guimento del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, C.G.S., per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da MASIELLO in concorso con altri soggetti non tesserati in occasione della gara BARI – LECCE del 15/05/2011