Nessun deferimento per la società granata o per suoi tesserati
Dar adito alle voci che circolano prima che vengano emessi i comunicati ufficiali è sempre sbagliato perché si parla senza conoscere i fatti. Come ampiamente annunciato ieri oggi la Figc ha comunicato quali sono le società e i tesserati che sono stati deferiti per il calcio scommesse. Il Torino Fc e i suoi tesserati non sono stati deferiti, seppur vi sia fra le partite sotto esame una dei granata: Torino - Grosseto 4-1 del 16 gennaio 2010 (stagione sportiva 2009/2010).
Di seguito è riportato, tratto dal sito internet della Figc, un estratto del comunicato che interessa indirettamente la squadra granata e direttamente Pellicori, che lo scorso anno militava nel Torino e che è fra i giocatori citati, ma relativamente al periodo in cui giocava nel Mantova. L’estratto del comunicato è utile per capire la totale estraneità al calcio scommesse del Torino Fc e dei suoi tesserati.
“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale, esaminati gli atti di indagine posti in essere dalla Procura della Repubblica di Cremona ed espletata la conseguente attività istruttoria in sede disciplinare, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
associazione prevista dell’articolo 9 del Codice di Giustizia Sportiva: Sartor Luigi, Carrobbio Filippo, Zamperini Alessandro, Bertani Cristian, Cassano Mario, Doni Cristiano.
Tutti della violazione di cui all’art. 9 C.G.S. perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, e con altri soggetti, fra cui quelli già deferiti con provvedimento del 25 luglio 2011 e giudicati responsabili dagli Organi giudicanti della Figc, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi ex art. 7 CGS e effettuazione scommesse illecite ex artt. 1 e 6 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di illecite locupletazioni o mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere ovvero mediante scommesse dall’esito sicuro perché realizzate su gare combinate. Programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli. In epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti in odierna contestazione. Su tutto il territorio nazionale e con contatti di natura internazionale.
Dalla contestazione che precede consegue la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza dei singoli incolpati con riferimento al periodo di tesseramento come qui di seguito indicate: U.C. AlbinoLeffe s.r.l., U.S. Grosseto F.C. s.r.l., A.C. Siena s.p.a., Spezia Calcio s.r.l, Novara Calcio s.p.a., U.C. Sampdoria s.p.a., Piacenza F.C. s.p.a., Atalanta Bergamesca Calcio s.p.a.
Torino - Grosseto del 16/01/2010 – stagione sportiva 2009/2010
Carrobbio Filippo, Conteh Kewullay, Joelson Inacio Josè, Acerbis Paolo Domenico, Job Iyock Thomas Herve e Turati Marco, all’epoca dei fatti calciatori tutti tesserati per il Grosseto, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara Torino - Grosseto del 16/01/2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, con le modalità specificate nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento e percependo denaro dai cosiddetti “Zingari”; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. del risultato conseguito e della pluralità degli illeciti posti in essere;
la società U.S. Grosseto F.C. s.r.l., per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Carrobbio, Joelson, Acerbis, Job e Turati; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità di illeciti posti in essere.
Grosseto - Mantova del 15 marzo 2010 – stagione sportiva 2009/2010
Gervasoni Carlo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. Mantova s.r.l., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Grosseto - Mantova del 15/03/2010, in concorso con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del Grosseto, Carrobbio Filippo, e con il suo compagno di squadra Pellicori Alessandro, offrendo allo stesso denaro per partecipare all’illecito, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.della pluralità degli illeciti posti in essere;
Carrobbio Filippo e Pellicori Alessandro, Fissore Riccardo all’epoca dei fatti rispettivamente il primo calciatore del Grosseto e il secondo ed il terzo calciatori del Mantova, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della Figc, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara Grosseto - Mantova del 15/03/2010;
la società U.S. Grosseto F.C. s.r.l., per responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma e 2, C.G.S in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Carrobbio.
Empoli - Mantova del 23/03/2010 – stagione sportiva 2009/2010
Gervasoni Carlo, Pellicori Alessandro e Fissore Riccardo, all’epoca dei fatti calciatori della società A.C. Mantova s.r.l., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara Empoli - Mantova del 23/03/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere con esclusione della posizione di Fissore.
Brescia - Mantova del 2/04/2010 – stagione sportiva 2009/2010
Gervasoni Carlo e Pellicori Alessandro, all’epoca dei fatti calciatori della società A.C. Mantova S.R.L., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara Brescia - Mantova del 2/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere;
Fissore Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore del Mantova, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della Figc, omettendo di denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara Brescia – Mantova del 2/04/2010;
Cittadella - Mantova del 24/04/2010 – stagione sportiva 2009/2010
Gervasoni Carlo e Pellicori Alessandro, all’epoca dei fatti calciatori della società A.C. Mantova s.r.l., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara Cittadella - Mantova del 24/04/2010, posto in essere, in concorso con altri soggetti non tesserati e al fine di favorire le loro scommesse, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della stessa, percependo, a tal fine, denaro, il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S.,
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e della pluralità degli illeciti posti in essere;
Fissore Riccardo, all’epoca dei fatti calciatore della società A.C. Mantova s.r.l., per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della Figc, omettendo di denunciare l’attività illecita in essere finalizzata a realizzare l’alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara Cittadella - Mantova del 24/04/2010; il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento”.
Il Torino deve disputare ancora quattro partite con Pescara, Sassuolo, Modena e AlbinoLeffe e in palio ci sono dodici punti, la squadra di Ventura è prima in classifica con 76 punti quindi la serie A è vicinissima, ma non ancora certa perché il Pescara ha 74 punti e Sassuolo e Verona 73. Il calcio scommesse riguarda altri, il Toro deve solo ed esclusivamente pensare che ci sono dodici punti e che devono essere conquistati.