Le decisioni del giudice sportivo in vista dei recuperi
n base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Diciannovesima giornata ritorno sostenitori della Società Pescara hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 – n. 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti della nominata Società ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 – n. 1 – lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti di tale Società in ordine al comportamento
dei suoi sostenitori.
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Ammenda di € 8.000,00 : alla Soc. PESCARA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un bengala ed esploso numerosi petardi nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 13 - co. 1 - lett. a) e b), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ROMAGNOLI Simone (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DI CESARE Valerio (Torino)