Ufficiale, Padova-Torino, vittoria a tavolino per i granata 0-3

15.03.2012 14:58 di  Marina Beccuti   vedi letture
Ufficiale, Padova-Torino, vittoria a tavolino per i granata 0-3
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© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com

Ora è ufficiale: il giudice sportivo Gianfranco Valente ha decretato la vittoria a tavolino per 0-3 a favore del Torino. Ovvio che tale decisione creera altri vespai, questa volta in casa Padova, ma in casi analoghi di black out era stata decisa la stessa soluzione. E' così. Ora il Torino, con questi tre punti in più in classifica, sale in testa alla classifica, con un punto in più sul Pescara. Il ritardo con cui è arrivata la sentenza faceva prevedere qualcosa di eclatante e così è stato. Questa decisione addolcisce la tremenda sconfitta di lunedì contro il Verona. Ora il Torino è atteso dalla prova contro la Juve Stabia, dove deve cancellare la delusione dell'ultimo turno.

Questo il comunicato emesso dalla Lega Calcio della serie Bwin:

Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Mario De Luca e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 15 marzo 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
" " " N. 34 1) SERIE BWIN
Soc. PADOVA – Soc. TORINO Gara del 3 e 14 dicembre 2011 - Diciottesima giornata andata
Il Giudice Sportivo,
premette
- il 3/12/2011 l’Arbitro sospendeva la gara al 30' e 50'' del secondo tempo “per black-out dell’impianto di illuminazione dello Stadio Euganeo” caratterizzato da interruzione di funzionamento durante l’intervallo tra il primo e il secondo tempo tale da provocare il ritardo dell’inizio della seconda frazione di gara di circa 6 minuti, ancora sospensioni al 2' e 49'', al 24' e 48'' e definitiva al 30' e 50'';
- l’incontro era ripreso e portato a termine il 14/12/2011 con il risultato finale di Padova- Torino 1-0;
- avverso tale risultato finale proponeva rituale reclamo la Soc. Torino e la Soc. Padova presentava controdeduzioni;
- il 21/12/2011 questo Giudice mandava alla Procura Federale di verificare “l’accertamento delle cause del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione e la verifica, in ogni caso, della sua conformità alla normativa federale e di Lega”;
- alle ore 10.00 di oggi è pervenuta a questo Giudice la richiesta relazione della Procura Federale in data 7/3/2012 e copiosa documentazione;

- - - - tutti documenti che si intendono integralmente richiamati;
esamina
il reclamo proposto dalla Soc. Torino; le controdeduzioni della Soc. Padova; la relazione tecnica del Prof. Ing. Ezio Santini, esperto nominato dalla Procura Federale; la relazione del Sostituto Procuratore Federale incaricato;
osserva
apparire l’operatore addetto alla gestione e manutenzione dell’impianto elettrico e del gruppo elettrogeno avere, fin dalla prima delle interruzioni di corrente, omesso l’attivazione manuale di tale apparato di emergenza che avrebbe permesso, per tutta la durata dell’incontro, la corretta illuminazione del terreno di giuoco tale da consentire il regolare svolgimento della gara Padova- Torino del 3/12/2011;
avere il Sostituto Procuratore Federale correttamente posto in evidenza: “In merito alle cause del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione dello stadio "Euganeo" di Padova in occasione della gara Padova-Torino del 3.12.2011 la relazione del Prof. Santini ha evidenziato che:
- la causa iniziale era stata determinata da una mancanza di alimentazione da rete ENEL; - dopo tale evento, l’impianto di illuminazione non era stato configurato con la sola alimentazione da gruppo di emergenza ma l’operatore (sig. Osvaldo Mazza) aveva tentato
di ripristinare la rete ENEL; - successivamente, ad ogni tentativo di ripristino, veniva a determinarsi una nuova
interruzione di rete (buco di tensione) che provocava lo spegnimento delle lampade; - dopo l'ultima interruzione che induceva il direttore di gara a sospendere la partita, la rete ENEL non veniva più ripristinata e le lampade di illuminazione del terreno di giuoco, alimentate questa volta dal gruppo elettrogeno, riprendevano a funzionare senza altre
conseguenze per alcune ore.”;
rileva
le considerazioni sopra svolte configurare la responsabilità della Soc. Padova ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 – co. 3, CGS: “le Società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque addette ai servizi della Società”; e la conseguente applicazione dell’art. 17 – co. 1 e 4 lett. b), CGS;
P .Q.M.
delibera infliggere alla Soc. Padova la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3.

 

Il Giudice Sportivo: avv. Gianfranco Valente