Giudice Sportivo, stangata per il giocatore del Como Jesus Rodriguez

Il Giudice Sportivo della serie A ha reso note le sue decisioni dopo la quinta giornata di campionato. La stangata è arrivata per l'esterno d'attacco del Como Jesus Rodriguez, espulso nella gara contro la Cremonese per aver rifilato un calcio ad un avversario con palla lontana. Decisione presa grazie all'utilizzo del VAR, con il giudice sportivo che ha comminato tre giornate di squalifica al calciatore, con la seguente motivazione: "per avere, al 37° del secondo tempo, con il pallone lontano, colpito con violenza ad una gamba un calciatore della squadra avversaria".
Una giornata di stop anche per De Roon dell'Atalanta ed Estupinan del Milan che salteranno rispettivamente le gare contro il Como e contro la Juventus.
Queste le ammende comminate alle società.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria; per avere inoltre, lanciato nel recinto di giuoco alcuni bicchieri in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori; nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco cinque petardi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un accendino e oggetti vari; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. PISA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in direzione del settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria due petardi che cadevano nella "zona cuscinetto"; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria numerosi bicchieri di plastica semipieni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 42° del primo tempo, lanciato in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria un bicchiere di plastica semipieno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
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