Federsupporter, svolta epocale: ammessa al processo sportivo
“ La Corte all’unanimità concede a Federsupporter la presenza in Aula “
Con questa frase, che ha preceduto l’ordinanza n. 1 della Corte del 20 agosto, si è avviato un percorso che potrà portare la presenza dei supporter, attraverso l’Associazione che ne rappresenta e tutela i diritti e gli interessi, nelle sedi istituzionali del mondo del calcio, sia pure, per ora, come semplice spettatore.
Tale circostanza che , ad avviso di chi scrive, si presenta come una svolta epocale, è stata caratterizzata, purtroppo, da una sempre maggiore indifferenza ma, soprattutto, da una ignoranza ( nel puro e semplice significato latino di “non conoscenza”) della pubblica opinione e dei media .
Far sentire la propria voce in quell’opera di rivisitazione normativa e regolamentare da molti voluta ma da pochi attuata , come dimostra la recente delibera della FIGC che impone , a far tempo dal 1 luglio 2012, alle società sportive l’adozione di un modello organizzativo ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2001 e successive modificazioni, è la missione di Federsupporter che, come è possibile constatare scorrendo sul sito ( www.federsupporter.it) le varie tematiche affrontate, vuole concorrere a formare una coscienza sportiva nei supporter, nel rispetto di quei principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine, mai così reiteratamente richiamati in questi ultimi giorni !
Sarà così possibile contribuire a fornire, con le proprie idee, quella “propositività” alla quale lo stesso Presidente Abete ha recentemente fatto riferimento .
In quest’ottica alcune delle proposte che Federsupporter andrà a presentare alle Istituzioni del sistema calcio sono state incidentalmente adombrate in sede di commento della decisione della Corte di Giustizia Federale di seguito riportata.
Con questa logica, dopo essere stati testimoni per circa 15 ore nelle due giornate ( 20 e 21 agosto 2012) dei dibattiti e delle dialettiche , anche aspre, tenutisi nelle udienze del processo sportivo, Federsupporter ha voluto ripercorrere la sentenza della Corte di Giustizia Federale sul caso Conte, al precipuo scopo di consentire ad ognuno di riflettere, in piena libertà, ed al di fuori di quel “ patriottismo sportivo” purtroppo ancora una volta strumentalizzato in un dibattito mediatico, prima ancora che tecnico, che esprime gli aspetti deteriori del mondo del calcio.
L’approfondito Studio dell’Avv. Rossetti ha segmentato la decisione della Corte in sette argomenti, ricercando l’aggancio a quei riferimenti normativi e regolamentari che hanno portato ad una sanzione troppo superficialmente “bollata” in negativo.
Nel paragrafo 2 “ Processo sportivo e processo penale” sono esposte le motivazioni che caratterizzano i due percorsi processuali posti a tutela di valori e beni nettamente distinti;
Nel paragrafo 3 “ La valutazione delle prove nel processo sportivo” si chiariscono gli elementi che caratterizzano, differenziandolo, il sistema probatorio nei due procedimenti ;
Nel paragrafo 4 “ La credibilità di Carobbio” viene affrontato il punto centrale delle tesi difensive del collegio dei professionisti che assistono Conte ed il percorso logico seguito dalla Corte nella valutazione delle testimonianze- confessioni di Carobbio ;
Nel paragrafo 5 “ Il motivo decisivo per cui Conte è stato prosciolto per l’omessa denuncia relativa alla gara Novara- Siena “, si illustrano le motivazioni che , anche alla luce della nuova documentazione prodotta dai difensori di Conte, hanno portato alla decisione di proscioglimento;
Nel paragrafo 6 “ Il motivo decisivo per cui Conte è stato condannato per l’omessa denuncia dell’illecito relativo alla gara Albinoleffe-Siena, ci si sofferma sulla portata delle dichiarazioni confessorie del principale collaboratore di Conte, Stellini;
Nel paragrafo 7 “ Il patteggiamento” , è sottolineato l’aspetto del comportamento contraddittorio di Conte che in prima battuta accetta il patteggiamento ( sui cui aspetti tecnico-giuridici viene fornitoa una ampia analisi) e poi , una volta che questo è stato bocciato dalla Commissione Disciplinare, in quanto la sanzione proposta è stata ritenuta incongrua, lo rifiuta in seconda battuta;
Nel paragrafo 8 “ La misura della sanzione irrogata a Conte”, sono evidenziati gli aspetti tecnici che hanno portato la Corte a determinare in dieci mesi di sospensione la sanzione per una”sola” omissione .
Per concludere credo che ognuno di noi sia l’artefice di se stesso e quindi che faccia carico ad ogni sportivo vero ciò che , in una politica senza violenza, è stata la bandiera di un rivoluzione : “ dobbiamo diventare il cambiamento che vogliamo vedere” ( Gandhi)
Il Presidente Dr. Alfredo Parisi