Azionariato popolare, ecco la proposta di legge presentata dall’onorevole Molinari

15.03.2023 13:40 di  Elena Rossin   vedi letture
Fonte: ToroMio
Tifosi del Torino
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Tifosi del Torino
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La partecipazione popolare nello sport in termini di azionariato all’estero è già una realtà in alcuni paesi europei come Spagna e Germania, pur con alcune eccezioni, e anche al di fuori come in Argentina. In Italia invece manca ad oggi una normativa che definisca le varie forme di azionariato popolare e, soprattutto, inserisca incentivi all’utilizzo di questa particolare fattispecie di partecipazione sociale. Per questo il Comitato Noif  "Nelle origini il futuro", di cui fa parte tra le altre l’Associazione ToroMio,  da tempo si adopera affinché si creino le condizioni per azionariato popolare. Ora i primi concreti passi si stanno facendo. L'onorevole Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ha infatti, da primo firmatario con i colleghi Sasso, Latini, Loizzo e Miele, presentato alla Camera dei Deputati una proposta di legge, come aveva annunciato nel convegno  “Associazionismo e partecipazione popolare nelle società sportive professionistiche”che si era svolto ad Alessandria lo scorso 4 marzo. Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’iniziativa Ideale Grigio volta a sostenere l’Alessandria ai fini della salvezza in Serie C e del progetto sociale di partecipazione popolare al quale si è unito l’esperto di marketing sportivo Maurizio Laudicino (in passato ha contribuito alla promozione in Serie B del Livorno e attualmente si prodiga nel Pistoia Basket che milita in A2) che in occasione della gara con la Fermana era in curva con la volontà di creare e rafforzare il legame tra tifosi, squadra, atleti e aziende poiché è dal tifo che parte tutto.

La proposta di legge sull’azionariato popolare presentata dall’onorevole Molinari - Negli anni più recenti, il modello gestionale dello sport italiano, più specificamente quello calcistico, ha subito gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società sportive, nonché dalla diminuzione delle presenze negli stadi così come delle vendite televisive degli avvenimenti sportivi. A ciò si aggiungano, in molti casi, l’insufficienza di risorse economiche e la lentezza burocratica in relazione alla gestione degli impianti sportivi, con ripercussioni non solo sulle medesime società ma anche sulle amministrazioni territoriali.

La proposta di legge mira a introdurre nella legislazione italiana strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell’assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
In particolare, una specifica modalità di gestione della società è quello dell’azionariato popolare, che prevede l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della stessa. Questo particolare modello di governance permette ai tifosi di una determinata società sportiva di entrare nella sfera di proprietà diffusa del club mediante una partecipazione azionaria.
In altri termini, i tifosi – attraverso un investimento iniziale anche di modesta entità – possono rilevare azioni del club e diventarne soci, prendendo così parte ai risultati sportivi e soprattutto economici della squadra, giungendo in alcuni casi a ricoprire incarichi dirigenziali nella società sportiva di riferimento e influenzandone le decisioni a livello finanziario e nella gestione sportiva.

La proposta di legge, nell’enunciare le finalità e i princìpi all’articolo 1, mira a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.
L’articolo 2 tipizza le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, identificando le società sportive assoggettate ad azionariato popolare.
L’articolo 3 prevede i requisiti che sono tenuti ad avere gli enti di partecipazione popolare sportiva.
L’articolo 4 definisce i presupposti oggettivi relativi alle società sportive assoggettate a partecipazione popolare, ai fini dell’accesso ai benefici di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente proposta di legge. Nello specifico, si tratta del riconoscimento in favore di società sportive di un diritto di prelazione sul titolo sportivo in caso di perdita del medesimo da parte della società titolare ab origine, nonché della possibilità di ricevere in gestione strutture sportive da parte di società sportive assoggettate a partecipazione popolare e di enti di partecipazione sportiva.
All’articolo 7, la presente proposta di legge prevede una delega al Governo per l’adozione di disposizioni agevolative in materia di gestione di strutture sportive.
L’articolo 8 dispone l’istituzione di un’apposita struttura tecnica presso il Ministero per lo sport e i giovani, con compiti di vigilanza sul rispetto dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva, sulla tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare, nonché sulla tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare.
L’articolo 9 disciplina la costituzione e l’iscrizione all’apposito registro degli enti di partecipazione popolare.
L’articolo 10 reca gli oneri finanziari ascrivibili alla presente proposta di legge.