Le decisioni del giudice sportivo
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
a) SOCIETA'
Il Giudice Sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della Settima giornata andata sostenitori delle Società Sampdoria e Torino hanno, in violazione della normativa di cui all’art 12 - n 3, CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala). Considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13 - n. 1 - lett. a) b) ed e), CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CROTONE per avere suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco in direzione del Quarto Ufficiale una bottiglietta d'acqua; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 750,00 : alla Soc. VARESE a titolo di responsabilità oggettiva per aver ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa due minuti.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BUDEL Alessandro (Brescia): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.
DE LIGUORI Vincenzo (Nocerina): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
GAROFALO Agostino (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PERNA Armando (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
SARTORIO MEZAVILLA Adriano (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).