Rinnovamento della FIGC: commissariamento o ritorno al passato e al presente ?

Comunicato della Federsupporter.
01.07.2014 14:58 di  Marina Beccuti   vedi letture
Rinnovamento della FIGC: commissariamento o ritorno al passato e al presente ?
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(Avvocato Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale)

 

In questi giorni, molto si discute circa l’esigenza, comunemente ritenuta ormai indifferibile,  di un radicale e profondo rinnovamento del mondo del calcio e, in particolare, della FIGC.

 

Da parte di alcuni, in presenza delle dimissioni del Presidente della stessa FIGC, dr. Giancarlo Abete, precedute da quelle del Vice Presidente Vicario, Sig. Demetrio Albertini, nonché in presenza delle dimissioni del Commissario Tecnico della Nazionale, Sig. Cesare Prandelli, si è affacciata l’ipotesi di un commissariamento della Federazione da parte del CONI.

 

A tale proposito, l’art. 23, comma3, dello Statuto del Comitato Olimpico stabilisce che “ la Giunta Nazionale vigila sul corretto funzionamento delle Federazioni sportive nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell’ordinamento sportivo da parte degli organi federali o nel caso che non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un commissario.”.

 

Ciò premesso, l’ipotesi di commissariamento potrebbe ricorrere, qualora la FIGC non fosse in grado di nominare un nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, in tempo utile prima della prossima gara ufficiale della predetta Nazionale, in quanto non sarebbe così garantito il regolare avvio e lo svolgimento delle competizioni sportive, in questo caso, della Nazionale.

 

Allo stesso modo ricorrerebbe l’ipotesi di commissariamento, ove la FIGC non fosse in grado di procedere tempestivamente al rinnovo delle cariche degli organi dimissionari ( Presidente e Vice Presidente Vicario federali).

 

Occorre, però, anche tenere presente che, a mio avviso, i presupposti per la nomina di un commissario, di cui al richiamato art. 23, comma 3, sono da ritenersi non tassativi.

 

In altre parole, i presupposti per il commissariamento possono ricorrere, sempre a mio avviso, qualora, per esempio, una Federazione sportiva fosse considerata dal CONI non più in grado di svolgere la propria attività in armonia con gli indirizzi che il CONI stesso abbia adottato o intenda adottare.

 

A questo proposito, esiste un precedente storico, pur risalente nel tempo, che ricorda la situazione attuale.

 

Mi riferisco al commissariamento della Federcalcio da parte del CONI intervenuto nel 1958,  a seguito della disastrosa eliminazione della Nazionale nelle qualificazioni mondiali di allora.

 

Il commissariamento in parola avvenne perché il Presidente del CONI dell’epoca, Giulio Onesti, considerò il Presidente della Federcalcio dell’epoca, Ottorino Barassi, responsabile del predetto disastro.

 

Una situazione, cioè, analoga a quella che ha portato all’altrettanto disastrosa eliminazione della Nazionale dall’odierno Campionato del Mondo in Brasile.

 

Ma, al di là di una visione e di valutazioni strettamente giuridiche del problema, si impongono o si dovrebbero imporre una visione e valutazioni di natura etico-morale.

 

Sotto tale profilo, non solo il Presidente e il Vice Presidente Vicario della FIGC, ma anche gli altri Consiglieri federali avrebbero dovuto o dovrebbero avvertire il dovere, non giuridico, bensì, per l’appunto, etico-morale, di dimettersi anch’essi, così da consentire o agevolare, motu proprio, un profondo rinnovamento della Federazione e, se non altro, per testimoniare la propria solidarietà al Presidente ed al Vice Presidente dimissionari, sui quali non sembra giusto e conforme, tanto per ricondursi a principi e valori fondanti e fondamentali dell’ordinamento sportivo, a criteri di lealtà, correttezza e probità, fare esclusivamente ricadere le responsabilità del disastro e della grave crisi del calcio italiano.

 

Le dimissioni di tutti i componenti il Consiglio federale, infatti, avrebbe fatto e farebbero decadere di diritto l’organo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 dello Statuto della FIGC, così consentendo o facilitando il commissariamento.

 

Quanto, poi, ad ipotesi circa l’elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Vicepresidente federali, ipotesi prospettata in questi giorni da vari organi di informazione, mi sembra opportuno, anzi doveroso, ribadire alcuni punti fermi.

 

Da parte del CONI, prima dell’avvio delle procedure per la suddetta elezione, andrebbe deliberato, in via di straordinaria necessità ed urgenza, che l’art. 5, comma 3, lettera b, dello Statuto del Comitato Olimpico non si riferisce ai reati non colposi elencati nell’allegato A all’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo dello stesso CONI, nonché elencati nelle normative delle Federazioni sportive, non essendo richiesto per tali reati che la condanna definitiva comporti la pena della reclusione superiore ad un anno, essendo sufficiente la condanna stessa, indipendentemente dalla natura e dall’entità delle pene per essa previste.

 

Senza tale deliberazione, anche coloro i quali siano stati definitivamente condannati per uno dei reati elencati nel suddetto allegato A ed elencati, per quanto riguarda la FIGC, nell’art. 22 bis delle NOIF della medesima, potrebbero, non solo continuare a ricoprire le cariche sportive già ricoperte, ma potrebbero, persino, candidarsi alla carica di Presidente o di Vicepresidente della Federazione.

 

Si tenga conto che, senza la deliberazione di cui trattasi, si ha che un soggetto, definitivamente condannato per il reato di frode sportiva, reato per il quale è stabilita la pena della reclusione non superiore ad un anno, potrebbe, non solo, come detto, mantenere le cariche sportive ricoperte, ma anche candidarsi alle cariche di vertice federali.

 

Né, quello evocato, è un caso astratto, poiché si dà, in concreto, che un Consigliere federale, nominato dalla Lega Calcio di Serie A, definitivamente riconosciuto responsabile, con sentenza della Cassazione, di uno dei reati di cui all’allegato A ed all’art. 22 bis suddetti, continui ad occupare la carica sportiva ricoperta e, come qualcuno ipotizza, potrebbe candidarsi alla carica di Vicepresidente federale.

 

Aggiungasi che il medesimo soggetto è stato dichiarato dalla Corte d’Appello di Napoli tenuto al risarcimento dei danni alla FIGC, costituitasi parte civile nel processo, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di frode sportiva che, sebbene dichiarato prescritto, non esclude, comunque, la responsabilità civile conseguente al reato.

 

Laddove, sempre il Consigliere in discorso si troverebbe nella situazione prevista dall’art. 29 dello Statuto Federale, secondo cui l’ineleggibilità e, ove già eletti, la decadenza dalle cariche previste dallo Statuto stesso, riguarda coloro “ che abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni o contro altri organismi riconosciuti”.

 

Né il “ contro” può essere correttamente e logicamente interpretato nel senso che l’ineleggibilità e/o la decadenza ricorra solo ove, nella controversia giudiziaria, l’attore sia il titolare della carica e non anche, anzi, a maggior ragione, ove egli sia il convenuto e la parte attrice sia il CONI o sia una Federazione sportiva.

 

Federsupporter, per parte sua,  vigilerà attentamente, come sempre, affinchè l’esigenza inderogabile e indifferibile, ora, sia pur tardivamente ed a parole, riconosciuta da tutti, ma che l’Associazione reclama, invano, da anni, ignorata, inascoltata e disattesa, non si risolva in una ennesima presa in giro, con la riconferma ai propri posti, anzi, addirittura, con la “ promozione” , di coloro i quali sono stati e sono tuttora i co-protagonisti dello sfacelo, non solo di risultati, ma anche, soprattutto, etico-morale, del nostro calcio.

Insomma, “ ORA BASTA !!!” e al CONI mi permetto di dire “ HIC RHODUS, HIC SALTA “ .

Avv. Massimo Rossetti

 

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