Giudice Sportivo, nessuno squalificato. Ammende a giocatori e società
Il Giudice Sportivo della Serie A ha reso note le sue decisioni dopo la settima giornata di campionato, in cui non ci sono giocatori squalificati.
Ammende a giocatori e dirigenti
Ammonizione e ammenda di 1.500,00 euro a Vasquez del Genoa, sanzione aggravata perché capitano della squadra.
ammonizione ed ammenda di 2.000,00 euro a:
Britschgi (Parma) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
Thuram (Inter) per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria
Tra i dirigenti ammenda di 10.000,00 euro e diffida al ds della Fiorentina Paratici, per avere, nell'intervallo, negli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irrispettoso una decisione del Direttore di gara; recidivo.
Ammende alle società
Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva.
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato due fumogeni sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, nel corso della gara, lanciato due fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco costringendo l'Arbitro a fermare il giuoco per circa un minuto e mezzo per permetterne la rimozione e, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. SASSUOLO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del primo tempo.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo
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