Federsupporter ricorre contro l'esclusione dal processo sul calcioscommesse
Federsupporter, primo sindacato italiano dei tifosi sportivi, ha presentato poco fa il ricorso contro l'esclusione dal processo sportivo iniziato oggi a Roma deliberata dalla Commissione Disciplinare. Il ricorso è stato spedito alla Corte di Giustizia Figc, alla Commissione Disciplinare e al Procuratore Federale Stefano Palazzi. Si allega in calce il testo.
Marco Liguori - Responsabile ufficio stampa Federsupporter
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Ricorso avverso l’ordinanza n. 1 in data 1 agosto 2012 della Commissione Nazionale Disciplinare della FIGC nella parte in cui non ha ammesso Federsupporter ad assistere al dibattimento sportivo in pari data.
Federsupporter, Associazione che ha come finalità statutaria principale quella di rappresentare e tutelare i diritti e gli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, in persona del suo Presidente pro tempore, Dr. Alfredo Parisi, in unione con il suo Consigliere, Responsabile dell’Area Giuridico - Legale, Avv. Massimo Rossetti, espone quanto segue .
FATTO
Con istanza del 27 luglio 2012 inviata via fax alla Commissione Disciplinare Nazionale della FIGC (di seguito Commissione), onde essere ammessa al dibattimento relativo ai processi per illeciti sportivi con udienze di apertura fissate per il 1 e 2 e 3 e 4 agosto 2012, Federsupporter, anche tenuto conto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia Federale nell’udienza del 2 luglio scorso, chiedeva di essere ammessa ad assistere ai processi le cui prime udienze erano state fissate alle date di cui sopra.
Apertosi il 1 agosto 2012 il processo sportivo dinanzi alla Commissione, quest’ultima, dopo aver constatato la tempestiva e rituale presentazione dell’istanza de qua, nonché la presenza in aula, a seguito di formale convocazione, di Federsupporter, nella persona dell’Avv. Massimo Rossetti, rilevato che “ nell’ordinamento sportivo non è prevista la mera possibilità di assistere al procedimento disciplinare”, nonché “ trattandosi di un procedimento per illecito sportivo, la pubblicità è comunque garantita dalla ripresa televisiva a circuito chiuso, ai sensi dell’art. 34, comma 9 CGS”, respingeva l’istanza.
DIRITTO
Sorprende, innanzi tutto, che la Commissione Disciplinare non abbia tenuto in alcun conto quanto stabilito il 2 luglio scorso dalla Corte di Giustizia Federale, la quale, pur confermando quanto stabilito in primo grado dalla suddetta Commissione circa l’esclusione di Federsupporter dal dibattimento quale soggetto terzo, portatore di interessi indiretti, poiché non facente parte, almeno allo stato, dell’ordinamento federale, aveva, tuttavia, consentito all’Associazione di poter assistere in Aula al dibattimento stesso, riconosciuto che essa è un tipico Ente esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, i quali sono i principali danneggiati da illeciti sportivi.
Peraltro, le motivazioni addotte dalla Commissione Disciplinare per negare a Federsupporter la possibilità, almeno, di poter assistere al dibattimento, oltreché apparire ispirate ad un rigido ed esasperato formalismo, appaiono anche infondate.
Che l’ordinamento federale non preveda espressamente la possibilità di assistere a procedimenti per illeciti sportivi non comporta affatto che lo precluda e lo vieti.
Appare, inoltre, del tutto contraddittorio ed illogico che, pur avendo la Commissione riconosciuto a Federsupporter la qualità di Ente esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori, abbia, poi, negato che, proprio in virtù di tale riconoscimento, l’Associazione ha, per lo meno, un interesse specifico e qualificato ad assistere al dibattimento, onde poter apprendere e valutare, in maniera diretta, tutte le fasi del dibattimento stesso, così da poter far valere, al meglio, i diritti e gli interessi predetti dinanzi ad altre Autorità diverse da quelle sportive.
Viceversa, con la decisione assunta, la Commissione, in contraddizione con se stessa, ha parificato Federsupporter ad un qualsiasi privato, comune cittadino, non avente alcun interesse specifico e qualificato ad assistere al dibattimento.
Tutto ciò premesso e considerato ,
CHIEDE
A codesta Illustrissima Corte di Giustizia Federale di voler , in riforma dell’ordinanza n.1 del 1 agosto della Commissione, di voler ammettere la ricorrente ad assistere ai procedimenti in oggetto, nonché ad altri futuri procedimenti in materia di illecito sportivo.