Federsupporter, la Figc chiede un contributo non dovuto per il ricorso di "scommessopoli"

27.06.2012 12:54 di  Marina Beccuti   vedi letture
Federsupporter, la Figc chiede un contributo non dovuto per il ricorso di "scommessopoli"
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Figc ha chiesto a Federsupporter di versare un importo di 500 euro solo per poter esaminare il ricorso contro la non ammissione dell’Associazione ai processi sportivi per illecito riguardanti il calcioscommesse. In particolare, spiega Federsupporter, non si cita la fonte di tale richiesta e, consultato il Comunicato n. 8/A della FIGC, nella parte in cui, per la stagione sportiva 2011-2012, vengono fissati gli importi relativi alle tasse per ricorsi, è stato constato che nulla è previsto, a questo titolo, a carico di soggetti terzi, quale è Federsupporter, quali portatori di interessi indiretti in giudizi per illecito sportivo, non facenti parte dell’ordinamento federale. Non è, quindi, fondata e legittima la richiesta di versamento di tasse per ricorsi agli organi della Giustizia Sportiva, a carico di soggetti che, pur non facenti pacificamente parte dell’ordinamento federale, però, come spiegato sopra e come motivato nell’impugnazione presentata, hanno il diritto di partecipare al processo sportivo per illecito.
Nello stesso tempo, sottolinea Federsupporter, mentre la FIGC chiede questo contributo non dovuto contemporaneamente deroga l’art. 16 bis delle NOIF per consentire ad alcuni “furbetti del palloncino” di controllare più società appartenenti alla sfera professionistica.
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del fax inviato in data odierna (che si allega in calce) alla FIGC e delle note del’Avv. Massimo Rossetti in merito alla suddetta deroga (cliccare qui http://www.federsupporter.it/index.php?option=com_content&view=article&id=255:iscrizione-al-campionato-di-serie-a-2012-2013&catid=1:ultime)


Ufficio Stampa

Per contatti
Marco Liguori - Responsabile ufficio stampa Federsupporter
email marco.liguori@federsupporter.it
http://www.federsupporter.it
 


Roma, 25 giugno 2012
Raccomandata A.R. anticipata via fax
Spettabile
Segreteria della Corte di Giustizia della FIGC
Via Po, 36
00198 Roma
Fax 06 84913111
Oggetto : Versamento diritti amministrativi impugnazione ordinanza Commissione Disciplinare Nazionale n. 1 del 31-05-2012 (Prot n. 5585.9 AM / FP)

Con riferimento al fax del 19 giugno scorso, pari oggetto, di codesta Segreteria, esponiamo quanto segue.
Nel suddetto fax si chiede il versamento dell’importo di diritti, pari a 500 euro, ai fini della regolarizzazione amministrativa dell’atto da noi trasmesso alla Corte di Giustizia della FIGC in data 5 giugno 2012.
Non si cita la fonte di tale richiesta e, consultato il Comunicato n. 8/A della FIGC, nella parte in cui, per la stagione sportiva 2011-2012, vengono fissati gli importi relativi alle tasse per ricorsi, abbiamo potuto constatare che nulla è previsto, a questo titolo, a carico di soggetti terzi, quale è Federsupporter, portatori di interessi indiretti in giudizi per illecito sportivo, non facenti parte dell’ordinamento federale.
Peraltro, l’oggetto dell’impugnazione di cui trattasi riguarda, per l’appunto, la non ammissione di Federsupporter al processo sportivo per illecito in quanto non soggetto dell’ordinamento federale.
Nella citata impugnazione il fatto che Federsupporter non è un soggetto del predetto ordinamento non è contestato, né, evidentemente, potrebbe esserlo : quello che, invece, si contesta è che l’Associazione, sebbene priva della suddetta qualità, è, tuttavia, un soggetto che ha diritto di partecipare al processo sportivo per illecito, poiché rientra, ai sensi dell’art. 30 dello statuto federale, negli organismi che, pur non facenti parte della FIGC, sono, comunque, rilevanti per tale ordinamento.
Non è, quindi, fondata e legittima la richiesta di versamento di tasse per ricorsi agli organi della Giustizia Sportiva, a carico di soggetti che, pur non facenti pacificamente parte dell’ordinamento federale, però, come spiegato sopra e come motivato nell’impugnazione presentata, hanno il diritto di partecipare al processo sportivo per illecito.
Aggiungasi, a ogni buon conto e per completezza che, ai sensi dell’art. 33, comma 8, facente parte del Titolo IV “Norme generali del Procedimento”, del Codice di Giustizia Sportiva, si dice che le impugnazioni sono gravate dalle “prescritte tasse”.
Ma, come si è rilevato, nel Comunicato n. 8/A della FIGC, non si è rinvenuta la prescrizione di alcuna tassa per ricorsi a carico di soggetti terzi portatori di interessi indiretti, non facenti parte dell’ordinamento federale, ma che, però, hanno il diritto di partecipare al processo sportivo per illecito.
Non solo, ma, nel Titolo V  “Procedimento per illecito sportivo e per violazioni in materia gestionale ed economica” del suddetto Titolo V, Titolo che, con ogni evidenza, si pone in rapporto di species a genus, nei confronti del Titolo IV che lo precede, non si parla mai, né per il giudizio di primo grado né per il giudizio di appello, a differenza di quanto recita il Titolo IV, dell’obbligo di versamento di tasse, ai fini del ricorso, gravanti su soggetti terzi portatori di interessi indiretti.
Si confida, pertanto, alla luce di tutte le argomentazioni fin qui esposte, che venga riconsiderata la richiesta di cui al fax del 19 giugno scorso di codesta Segreteria.
In difetto e qualora l’impugnazione da noi presentata non dovesse essere ammessa a motivo del mancato versamento dell’importo richiesto, si formula, sin d’ora, doverosa riserva di ogni diritto ed azione nelle competenti sedi della giustizia ordinaria, per la lesione di diritti e interessi legittimi, rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, provocata da detta, eventuale decisione.
Distinti saluti.

Il Presidente
Dott. Alfredo Parisi