Federsupporter, gravi affermazioni sui club del direttore di Radio Radio

Ilario Di Giovambattista avrebbe detto che alcuni club nasconderebbero i contagiati. "Indaghino gli organi competenti".
20.05.2020 17:14 di  Marina Beccuti  Twitter:    vedi letture
Federsupporter, gravi affermazioni sui club del direttore di Radio Radio
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa mattina, 20 maggio 2020, dalle ore 8 circa in poi, il Direttore dell’importante emittente radiotelevisiva RADIO RADIO (www-radioradio.it), Ilario Di Giovambattista, all’inizio della trasmissione “RadioRadio Lo Sport” (FM 104,5) ha, pubblicamente, dichiarato quanto segue:

«Da qui al 28 maggio la parola d’ordine è nascondere i contagiati, Alcune società già lo stanno facendo…..Se dico certe cose è perché le so, mica sono scemo. Non ho le prove altrimenti farei i nomi, ma mi fido delle mie fonti». (www.forzaroma.info “Rubriche Radio pensieri 20 maggio 2020 - 08:31).

Quanto affermato dal Direttore Di Giovambattista, un professionista dell’informazione, non può non suscitare stupore e perplessità, la cui gravità, ammesso e non concesso che la notizia risponda a verità, comporterebbe non poche conseguenze.

Per chiarire i possibili effetti, sul piano nazionale ed istituzionale, di queste affermazioni, si riporta l’analisi tecnico-giuridica dell’Avv. Massimo Rossetti.

Alfredo Parisi

Presidente Federsupporter – Associazione di tutela dei diritti dei tifosi

Le dichiarazioni sopra riportate integrano una “ notitia criminis” atipica: cioè, nella fattispecie, proveniente da un mezzo audiovisivo di diffusione del pensiero.

Una volta acquisita e pervenuta la notizia il Pubblico Ministero la iscrive, immediatamente, nell’apposito Registro (Registro delle notizie di reato), conservato presso il suo Ufficio ( art. 335 CP).

Da quel momento, il Pubblico Ministero può avviare le indagini preliminari, onde accertare la veridicità dei fatti, gli autori responsabili e l’eventuale rilevanza penale dei fatti stessi.

I giornalisti professionisti, iscritti nell’Albo Professionale, non possono essere obbligati a deporre su quanto conosciuto in ragione della loro professione (segreto professionale).

In particolare, non possono essere obbligati a fare i nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario, nell’esercizio della loro professione.

Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte delle notizie, il Giudice ordina al giornalista di indicare la fonte della sua informazione ( art. 200 CPP).

Poiché, poi, la ”notitia criminis” in questione sarebbe attinente all’esercizio della professione sanitaria, si potrebbe porre il dubbio se il fatto, oggetto della suddetta notizia, avesse comportato l’obbligo di referto, cioè di segnalazione di reato, a carico di esercenti una professione medica, ex art. 365 CP.


La notizia potrebbe, astrattamente, configurare l’ipotesi del grave delitto ex art. 438 CP ( Diffusione di germi patogeni), mentre, ove risultasse falsa, potrebbe, astrattamente, configurare, a carico di chi l’ha diffusa, l’ipotesi di reato contravvenzionale, se il fatto non costituisce più grave reato ex art. 656 CP (Diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico).

La “notitia criminis” in questione può, inoltre, rilevare anche sul piano sportivo.

Essa, infatti, ove verificata ed accertata, potrebbe configurare sia l’ipotesi di violazione dell’art. 1/bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ( Osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità), sia, in una ipotesi più grave, potrebbe, anche, configurare un illecito o un tentativo di illecito sportivo, nonché una omessa denuncia di tale illecito.

Pertanto, almeno a mio avviso, anche la Procura Federale dovrebbe avviare una indagine a seguito della notizia di cui trattasi.

 Avv.Massimo Rossetti

Responsabile Area Legale Federsupporter – Associazione di tutela dei diritti dei tifosi