Federsupporter e Codacons diffidano l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
L’autoreferenzialità del mondo del calcio condiziona anche il comportamento delle Autorità indipendenti. L’inerzia, quantomeno alle conoscenze attuali, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha costretto Federsupporter, congiuntamente a Codacons, a presentare una diffida formale all’Autorità perché accerti se le società sportive si siano o meno allineate alla sentenza del TAR del Lazio (susseguente all’ordinanza del Consiglio di Stato che aveva recepito l’iniziativa di Federsupporter) che dichiarava, nell’aprile del 2012, l’illiceità del comportamento di alcune società sportive che, per la sottoscrizione della campagna abbonamenti, avevano “inscindibilmente” legato la tessera del tifoso a carte di credito revolving emesse da banche e/o finanziarie. Il testo della diffida è in calce al presente comunicato.
Il Presidente Dr. Alfredo Parisi
Ufficio stampa
Marco Liguori - Responsabile ufficio stampa Federsupporter
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Raccomandata A.R.
Anticipata via fax. : 06 85821256
Spett.le
Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato
Piazza G. Verdi , 6/A
00198 Roma
Oggetto : Condizioni di vendita di abbonamenti a gare di calcio. Richiesta ex art. 328, comma 2, C.P., di conformazione alla sentenza del TAR del Lazio del 18.04 2012, Sez. I, depositata il 30.04.2012.
Il CODACONS, Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, in unione con FEDERSUPPORTER, Associazione esponenziale dei diritti e degli interessi diffusi e collettivi dei sostenitori sportivi, quali consumatori e piccoli azionisti di società sportive, espongono e richiedono quanto segue.
Con la sentenza citata in oggetto emessa nei confronti di codesta Autorità, susseguente all’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez.VI, depositata il 7 dicembre 2011, avendo sancito entrambe le decisioni essere illecito, in quanto commercialmente scorretto, l’abbinamento inscindibile operato da società di calcio fra tessera del tifoso e carte di credito ricaricabili, nell’annullare il provvedimento di codesta Autorità in data 4 maggio 2011, Prot. n. 0029627, relativamente alla mancata valutazione della suddetta pratica commerciale come scorretta, poiché aggressiva, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, nel contempo, si faceva obbligo a codesta Autorità di esercitare ulteriormente il potere ad essa spettante “ alla stregua del contenuto conformativo promanante dalla presente sentenza” . In difetto dell’esercizio di tale potere- dovere, con lettera del 26 luglio 2012, trasmessa via fax, Federsupporter, nel denunciare, in base ad una propria, sommaria indagine conoscitiva, i cui risultati venivano riportati in calce alla stessa lettera, che alcune società di calcio, nonostante le ricordate decisioni giudiziarie, continuavano a rilasciare abbonamenti inscindibilmente abbinati a carte di credito ricaricabili, sollecitava codesta Autorità ad assumere un provvedimento conformativo al contenuto della sentenza dell’aprile 2012 del TAR del Lazio Nonostante ciò, a tutt’oggi, ad onta del lungo spazio di tempo ormai trascorso, il suddetto provvedimento non risulta ancora essere stato adottato e nessuna risposta è pervenuta alle scriventi Associazioni. Pertanto, con la presente, Codacons e Federsupporter chiedono a codesta Autorità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 328, II comma, C.P., di voler adottare il provvedimento conformativo al contenuto della richiamata sentenza del TAR del Lazio, rispondendo per esporre le ragioni di un così macroscopico e, ad avviso delle Associazioni scriventi, del tutto incomprensibile ritardo, fermo restando che, nella, peraltro non creduta, ipotesi in cui, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, la richiesta non venisse accolta, le stesse Associazioni scriventi, loro malgrado, si vedrebbero costrette ad agire ai sensi di legge.
Distinti saluti
FEDERSPUPPORTER CODACONS