Federsupporter, il “Caso Lippi”: gli “aggiustamenti” della FIGC

16.09.2016 09:58 di  Marina Beccuti  Twitter:    vedi letture
Federsupporter, il “Caso Lippi”: gli “aggiustamenti” della FIGC

In più e passate occasioni ho avuto modo di evidenziare come le norme dell’ordinamento sportivo siano state spesso interpretate, applicate e modificate ad intermittenza e ad personam.

Basti pensare alle ondivaghe vicende che hanno interessato l’art. 11 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, gli artt. 22, 22 bis e 16 bis delle Norme Organizzative Interne Federali ( NOIF) della FIGC.

Norme continuamente sospese, interpretate, modificate, con l’effetto, pressoché unico, di favorire gli interessi di un Consigliere e membro del Comitato di presidenza della stessa FIGC, proclamatosi ed effettivamente mostrando di esserlo il vero “dominus” di quest’ultima.

Non solo, ma va pure ricordato come, sempre a favore del predetto Consigliere e membro del Comitato di presidenza, la FIGC, costituitasi parte civile nel processo penale, si sia finora “ dimenticata”, a distanza di oltre un anno, di chiedergli il risarcimento dei danni ad essa arrecati, in conseguenza dell’accertamento, in via definitiva ( Cassazione, III Sezione Penale, sentenza n.1857 del 23 marzo/9 settembre 2015), della commissione di reati di frode sportiva, sebbene dichiarati estinti per prescrizione.

Così come, parimenti, la FIGC si è finora “ dimenticata” di dichiarare decaduto dalla carica l’attuale Presidente della Sampdoria, a causa del patteggiamento di una condanna detentiva ad un anno e dieci mesi per il reato di bancarotta fraudolenta, nonostante il parere del 22 febbraio scorso della Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello, richiesto dal Presidente federale, abbia sancito che l’art. 22 bis delle NOIF va interpretato nel senso che la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento per uno dei reati di cui allo stesso art. 22 bis deve essere equiparata a sentenza definitiva di condanna ordinaria.

Ad ulteriore conferma, ove pure ve ne fosse ancora bisogno, del fatto che le norme dell’ordinamento sportivo, in specie di quello calcistico,si interpretano, applicano e, all’occorrenza, si modificano secondo il principio attribuito allo statista Giovanni Giolitti, per cui “ per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano”, vi sono oggi le parole dell’ex Commissario tecnico della Nazionale di calcio, Marcello Lippi.

Egli, infatti, secondo quanto riportato da plurimi organi di informazione ( cfr. “ Il Messaggero”, pag. 28, del 6 settembre scorso), avrebbe dichiarato : “ Ho lavorato due mesi per la Nazionale, ma il giorno prima della presentazione di Ventura mi hanno fatto fuori: in FIGC sono fuori di testa….Avevo già firmato un precontratto e da due mesi ero a disposizione della FIGC che mi ha chiesto di occuparmi di questioni tecniche…..Il giorno prima della presentazione è emersa questa cosa: Il Presidente e il Direttore Generale Uva, gli stessi con cui avevo parlato di futuro, mi hanno detto che un anno e mezzo prima avevano cambiato lo statuto riguardante i procuratori, categoria alla quale appartiene mio figlio, creando un articolo ad hoc per impedire ad un procuratore di esercitare se c’è un parente in Federazione. Ma siamo fuori di testa ? Loro hanno insistito: “ Vedrai che l’aggiustiamo”. Aggiustiamo cosa ? Perché poi diranno che la cosa viene sistemata apposta per Lippi. Così’ non mi va. Volevano aggiustarlo, gli ho detto che non volevo sentirne parlarne”.

Da tali parole scaturiscono due considerazioni.

La prima che è grave che il Presidente ed il Direttore Generale della FIGC non si siano resi conto, mostrando di ignorarla, di una norma concernente la disciplina dell’attività di procuratore di calciatori, approvata un anno e mezzo prima del conferimento dell’incarico a Marcello Lippi, ben consapevoli del fatto che il figlio di quest’ultimo esercitava, per l’appunto, l’attività di procuratore.

Aggiungasi che, pur volendo prescindere dalla norma di cui sopra, non si erano neppure resi conto che il conferimento dell’incarico non sarebbe stato, comunque, possibile, in quanto contrastante con il divieto di conflitto di interessi, anche solo apparente, previsto dall’art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

La seconda e ben peggiore è che, accortisi dell’errore, il Presidente ed il Direttore Generale suddetti si siano dichiarati pronti ad “ aggiustare” la cosa.

Al punto da suscitare lo sdegnato stupore del sunnominato Marcello Lippi, il quale si è rifiutato recisamente di aderire allo “ aggiustamento”.

Ecco in FIGC le norme e le regole non si applicano, bensì si “ aggiustano”.

Che credibilità, autorevolezza e rispettabilità possa riscuotere un sistema governato in questo modo lascio volentieri ad altri giudicare.

Un sistema in cui, ormai, l’osservanza da parte dei propri appartenenti dei doveri di lealtà, correttezza e probità, la prevenzione di ogni conflitto d’interesse, anche solo apparente, il possesso di requisiti di onorabilità, l’affidamento delle cariche a “ persone di specchiata moralità a tutela dell’immagine dell’intero sport italiano” ( cfr. Delibera CONI del gennaio 2012) sono diventate parole vuote e “ad usum stultorum”.

Un sistema in cui esponenti apicali del medesimo si permettono anche, un giorno sì e l’altro pure, di salire sul pulpito per impartire, urbi et orbi, lezioni di legalità, etica, deontologia e moralità.

Verrà giorno in cui qualcuno vorrà e potrà “ aggiustare” certi “ cattivi maestri”?

Ci sarà mai, qualcuno che,come il mugnaio Arnold di Potsdam, nel 1700, invocherà “ ci sarà pure un giudice a Berlino”?

Ai posteri l’ardua sentenza.


Avv. Massimo Rossetti

Responsabile area Legale Federsupporter